A fronte del disagio determinato dalla presenza del partner della donna, corretta la collocazione presso l’ex marito

In seguito a una separazione, se i figli manifestano disagio a stare con la madre in presenza del nuovo compagno, senza il tempo necessario per elaborare il cambiamento, è corretto che, nell’ambito dell’affidamento congiunto, siano collocati presso il padre.
Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11448/2017, pronunciandosi sul ricorso presentato dalla madre nei confronti del provvedimento di affidamento congiunto dei figli con collocazione presso l’ex marito, e diritto di visita della stessa solamente per due fine settimana al mese.
Tale provvedimento era stato confermato dalla Corte d’Appello, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio e delle dichiarazioni degli stesso figli. La donna aveva quindi impugnato la decisione per cassazione evidenziando la violazione, a suo avviso, dell’articolo 155 del codice civile e dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In particolare, secondo la ricorrente, la sentenza dei giudici di merito sarebbe lesiva del diritto dei figli alla bigenitorialità e al mantenimento di stabili relazioni con la madre.
La Cassazione, tuttavia, ha considerato inammissibile tale motivazione in quanto si tratterebbe di critiche di merito  e quindi precluse in sede di legittimità. Gli Ermellini hanno invece accolto, le argomentazioni della moglie tese a respingere l’addebito della separazione a suo carico a causa della relazione extraconiugale, dal momento che non era stato dimostrato che tale relazione fosse preesistente alla separazione.
L’addebito, infatti, ricorda la Cassazione, non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali sanciti dall’articolo 143 del codice civile ma è necessario che tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale oppure sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.

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