Affidamento esclusivo alla madre

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Affidamento esclusivo alla madre se vi è incomunicabilità

Affidamento esclusivo alla madre se tra i genitori vi è assoluta incomunicabilità (Cass. civ., 27348/2022).

Affidamento esclusivo: il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.

L’ordinanza oggetto del presente commento affronta una situazione di grave incomunicabilità tra genitori separati, con severa decisione del Tribunale di Milano, confermata dalla Corte d’Appello, che escludeva il padre dall’affidamento dei figli minori e concedeva, appunto, affidamento esclusivo alla madre.

I Giudici di merito valutavano le difficoltà di gestione dei figli da parte del padre, definendo il comportamento dello stesso “gravemente pregiudizievole e contrario all’interesse dei due minori”.

In definitiva, il rifiuto totale del padre di avere contatti con la madre, viene ritenuto meritevole dell’affidamento esclusivo, anche in sede di appello.

La decisione viene impugnata in cassazione attraverso sette motivi.

Per quanto qui di interesse, secondo il ricorrente, non si sono mai verificate situazioni di disagio conseguenti alla asserita sua incuria nei confronti dei figli. Le difficoltà di comunicazione tra padre e madre sono dovute alla opposizione e resistenza fatta dalla madre, che hanno reso estremamente difficoltoso l’interscambio di comunicazioni. Censura, inoltre, i presunti difetti caratteriali segnalati dal coordinatore genitoriale, e fatti propri dal Giudice d’appello, alle cui valutazioni era stato dato peso maggiore rispetto alle considerazioni del CTU.

Oltre a ciò il ricorrente deduce che nei gradi di merito la madre non aveva chiesto l’affidamento esclusivo.

La suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto: “In materia di affidamento dei figli minori, il Giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riferimento alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore”.

Il ricorso dell’uomo viene respinto.

Avv. Emanuela Foligno

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