La lavoratrice aggredita sul lavoro riporta disturbo dell’adattamento cronico con postumi permanenti del 6% (Tribunale di Pavia, Sezione III, Sentenza n. 355/2021 del 16/03/2021 – RG n. 3795/2019)

La lavoratrice cita a giudizio il datore onde vedersi riconosciuto il risarcimento del danno per le lesioni riportate per essere stata aggredita sul lavoro.

La causa viene istruita attraverso produzione documentale e CTU Medico-Legale

Il Tribunale ritiene la domanda fondata.

In data 22.11.2011 l’attrice subiva una violenta aggressione nell’esercizio delle proprie funzioni cui conseguivano danni di natura non patrimoniali riscontrati e confermati dalla CTU Medico-Legale.

Il fatto è stato provato in sede penale, che ha concluso per la responsabilità del convenuto.

La CTU ha evidenziato che “l’aggressione subita dalla donna l’abbia portata a sviluppare un Disturbo dell’Adattamento cronico poiché la durata dei sintomi manifestati persistono oltre i 6 mesi dal fatto accaduto ed è caratterizzato dalla presenza di ansia ed umore depresso misti (…) con l’evoluzione migliorativa del quadro psicopatologico da disturbo da stress post -traumatico a disturbo dell’adattamento cronico con ansia e umore deflesso ….(..).. il tutto con danno biologico temporaneo parziale al 75 % 30gg.(trenta) considerato il periodo ascritto ad astensione per infortunio sul lavoro) con grado di sofferenza psico-fisica pari a 4 su 5; danno biologico temporaneo parziale al 50% : 60 gg. ( sessanta ) considerato il successivo periodo di astensione dal lavoro e la presa in carico psichiatrica con grado di sofferenza psico-fisica pari a 3 su 5; danno biologico temporaneo parziale al 25 % 90 ( novanta) gg. sino alla stabilizzazione con grado di sofferenza psico-fisica pari a 2/5”.

In merito al danno biologico permanente di natura psichica, inquadrabile come disturbo dell’adattamento secondo la criteriologia sopra menzionata, il CTU ha concluso nell’ordine del 6% con grado di sofferenza psico-fisica pari a 2/5.

Riguardo il danno patrimoniale, il CTU ha ritenuto congrue spese mediche per euro 101,81 per terapie riabilitative.

Pacifica, quindi, la responsabilità del convenuto, lo stesso è tenuto a rifondere all’attrice l’intero danno subito come stimato dalla CTU Medico-Legale.

Difatti, ricorda il Tribunale, ai fini del risarcimento il danno biologico deve essere considerato ” in relazione all’integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella vita propria vita; non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana”.

Ed ancora, le Sezioni Unite (n. 26972/2008) hanno, come noto, ritenuto che nell’ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

E’ il Giudice a dovere accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

In tale ottica, è necessario procedere ad un’adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro integrale del pregiudizio subito.

Il fatto accaduto alla ricorrente, integrante gli estremi del reato, ha certamente cagionato sofferenze psico-fisiche rilevanti, di talché viene applicata una personalizzazione del danno biologico.

Complessivamente, alla ricorrente viene liquidato complessivamente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale l’importo di euro 23.556,00 già aumentato del valore massimo poiché l’evento è di rilevanza penale, oltre ad euro 401,81 a titolo di spese mediche sostenute, per un totale di euro 23 .957 ,81 oltre a interessi.

Le spese della CTU e quelle di lite seguono il principio di soccombenza e vengono poste a carico del convenuto.

In conclusione, il Tribunale di Pavia, condanna il convenuto al pagamento, in favore della donna, della complessiva somma di euro 23.957,81 oltre interessi; pone le spese della CTU a carico del convenuto; condanna il convenuto a rifondere all’attrice le spese processuali, liquidate in euro 4.835,00.

Avv. Emanuela Foligno

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