Al pedone investito mentre attraversa la strada viene riconosciuta una corresponsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 70% e i traumi riportati vengono risarciti in tale misura (Tribunale di Crotone, Sentenza n. 273/2021 del 18/03/2021 – RG n. 2329/2015)

Il pedone investito cita a giudizio il proprietario-conducente del veicolo investitore onde vederne accertata la esclusiva responsabilità e il conseguente diritto al risarcimento dei danni fisici patiti.

Il danneggiato deduce che nell’attraversare la strada, in un tratto di strada rettilineo e pianeggiante, veniva investito dall’autovettura Ford Galaxy che, procedendo a velocità sostenuta in direzione Crotone-Catanzaro, non si avvedeva della sua presenza e lo urtava con la parte anteriore sinistra del veicolo, procurandogli gravi lesioni personali.

Si costituisce in giudizio la Compagnia assicuratrice deducendo che l’attore attraversava la strada insieme con altri due pedoni, senza la minima cautela, ponendosi sulla direttrice di marcia del veicolo e che tale comportamento era stato la causa esclusiva del sinistro.

Il Tribunale ritiene la domanda parzialmente fondata.

Il convenuto, in sede di interrogatorio formale, ha riconosciuto di avere investito l’attore con la parte anteriore della vettura, precisando che al momento del sinistro era buio e le condizioni erano di scarsa visibilità e che il pedone, che procedeva a piedi in compagnia di altri due soggetti tutti vestiti con abiti scuri, era apparso improvvisamente sulla corsia di marcia.

In caso di investimento di un pedone, ricorda il Tribunale, la responsabilità del conducente del veicolo è presunta a norma dell’art. 2054, primo comma, c.c.

La presunzione è superata solo se l’investitore fornisce la prova di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole della circolazione stradale.

Il conducente del veicolo investitore non ha provato che la propria condotta di guida sia stata completamente esente da colpa.

Allo scopo, non sono sufficienti le sole dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale.

Tuttavia, sono emersi elementi che consentono di individuare nella condotta del pedone profili di colpa valorizzabili in termini di concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c..

Infatti, la presunzione di colpa del conducente dell’autoveicolo investitore prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c. non contrasta con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana.

Non rimane, pertanto, preclusa l’indagine in ordine all’eventuale concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., del pedone investito mentre attraversa la strada, sussistente se il suo comportamento sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza.

Orbene, l’attraversamento della carreggiata è avvenuto su una strada statale, in orario serale, e il punto d’urto si verificava al centro della carreggiata.

Da ciò si deduce, da parte del pedone, la violazione dell’art. 190 C.d.S, secondo il quale “i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”.

Quando il pedone attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali deve dare la precedenza ai veicoli.

Inoltre, al momento del sinistro il pedone indossava abiti scuri tali e il veicolo non procedeva a velocità superiore ai limiti consentiti.

Ne deriva che il comportamento della vittima ha assunto una rilevanza concorsuale nella causazione del sinistro, in quanto se si fosse attenuto alle regole di condotta nell’attraversare la strada, avrebbe potuto quanto meno attenuare il rischio dell’investimento.

Oltretutto, proprio le condizioni di scarsa visibilità della strada avrebbero richiesto un comportamento improntato a maggiore prudenza anche da parte dei pedoni, non solo degli automobilisti.

Per tali ragioni il Tribunale attribuisce al pedone una responsabilità nella misura del 70% e al conducente del veicolo investitore la residua parte del 30%.

Venendo ai danni fisici patiti dal pedone, il Tribunale sottolinea che gli stessi non sono stati allegati in giudizio, quindi viene presa a riferimento la perizia Medico-Legale depositata dalla pare convenuta.

In tale perizia è accertata la produzione di postumi permanenti, ritenuti compatibili con il sinistro (esiti di trauma facciale, con frattura delle ossa nasali, frattura scomposta biossea della gamba sinistra, risentimento post -traumatico di ginocchio, gamba e caviglia sinistra con dolorabilità e limitazione funzionale, nonchè esiti cicatriziali di apprezzabile rilievo estetico, e dolorabilità della piramide nasale) determinanti una riduzione della integrità psico -fisica in misura pari al 12%. Il perito ha accertato inoltre che il sinistro ha provocato una inabilità temporanea della durata complessiva di 241 giorni (gg. 16 di ITT; gg. 45 di ITP al 75%; gg. 90 di ITP al 50% e gg. 90 di ITP al 25%).

Per la relativa liquidazione vengono utilizzate le Tabelle Milanesi, addivenendosi a titolo di danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute , la somma di euro 32.413,00, all’attualità, nonchè la somma di euro 11.607,75, all’attualità, per il danno conseguente all’inabilità temporanea.

Il tutto ridotto del 70%, in ragione della corresponsabilità dell’attore, per euro 13.206,22.

In conclusione, il Tribunale di Crotone, dichiara che la responsabilità del sinistro è ascrivibile, in misura pari al 30%, al convenuto; condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 13.206,22, oltre interessi legali; condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, da eseguirsi in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 D.P.R. 115/02, delle spese processuali, che liquida in euro 2.177,50 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.

Avv. Emanuela Foligno

Se sei stato/a vittima di un sinistro stradale e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento dei danni fisici subiti o dei danni da morte di un familiare, clicca qui

Leggi anche:

Trauma cranio-facciale da sinistro stradale e personalizzazione del danno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui