L’uomo, riparatore elettromeccanico, era stato esposto al contatto con con amianto contraendo una grave malattia che lo aveva portato al decesso
In primo grado, i congiunti dell’uomo che aveva lavorato per 15 anni a contatto con amianto, in causa contro la società datrice di lavoro, avevano ottenuto una rendita rapportata ad una percentuale di invalidità pari all’80%. La pronuncia veniva confermata anche dalla Corte d’appello, contro la quale l’Inail proponeva ricorso per Cassazione.
Con un unico motivo di ricorso l’Istituto nazionale, denunciava la violazione di legge; in particolare, dell’art. 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965.
Sosteneva, che la patologia da cui era risultato affetto il ricorrente era ad eziologia multifattoriale e perciò dovevano trovare applicazione i principi che governano le malattie professionali non tabellate, con particolare riguardo a quelle di natura tumorale, per le quali è onere dell’attore provare il nesso eziologico tra la lavorazione svolta e la malattia denunciata, da valutarsi poi, secondo il criterio della probabilità qualificata. E che comunque il CTU non avesse correttamente valorizzato l’assenza di univocità nella letteratura scientifica in materia.
Ma l’argomento dedotto non ha convinto i giudici della Cassazione che hanno ribadito un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, e cioè che in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore; e che in tale evenienza, il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, desunta dagli aspetti del caso concreto quali, oltre alle caratteristiche del soggetto, la tipologia della lavorazione, i macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, la durata della prestazione morbigena, nonché l’assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi.
In altre parole, il nesso causale tra l’attività lavorativa e il danno alla salute dev’essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica (Cass. n. 8773 del 10/04/2018).
Alla luce di questi criteri, le Sezioni Unite della Cassazione hanno di recente, ricordato che “i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 cod. pen. e dalla regolarità causale – salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell’ «oltre ogni ragionevole dubbio», mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell’evidenza o del «più probabile che non» -e hanno poi ulteriormente precisato che la regola della «certezza probabilistica» non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativo- statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 581 del 11/1/2008, Cass. n. 29315 del 07/12/2017).
Nel caso in esame, dunque, doveva ritenersi corretta la disamina effettuata dal consulente tecnico e recepita dalla Corte d’appello poiché, questi contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, aveva correttamente valorizzato il dato della non univocità della letteratura medica sul caso in esame, ma allo stesso tempo aveva ritenuto che le caratteristiche del caso concreto rendessero soddisfatti i criteri medico-legali in tema di nesso di causalità e la contratta malattia professionale, ovvero: l’elemento topografico (desunto dalla letteratura scientifica sull’argomento); l’elemento cronologico (più di 15 anni di esposizione ad amianto), l’elemento di efficacia lesiva (l’agente patogeno in oggetto era dotato di idonea efficacia causale rispetto alla malattia denunciata e la neoplasia era insorta dopo un periodo di latenza adeguato, rispetto ai dati riportati in letteratura), l’elemento di esclusione di altra causa (non erano stati individuati fattori extralavorativi dai quali desumere una responsabilità eziopatogenetica).
La sentenza di merito, doveva perciò dirsi fondata perché corretta e non censurabile sotto il profilo logico-giuridico.
Il ricorso dell’Inail è stato perciò respinto, con ulteriore condanna per la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
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