Il comune risarcisce i danni dell’aggressione da parte di un cane randagio se non pone in essere iniziative volte ad evitare le situazioni di pericolo

Una donna aveva citato in giudizio il comune chiedendo la condanna al risarcimento dei danni fisici subiti in seguito all’aggressione da parte di un cane randagio che l’aveva azzannata alla mano sinistra e al polso destro mentre era intenta a trasportare le buste della spesa nei pressi della propria abitazione.

I medici del locale Pronto Soccorso ove la donna si era recata nell’immediatezza dell’occorso, avevano diagnosticato il morso del cane mediante l’esame obbiettivo, constatando la ferita con prognosi di 7 giorni.

L’attrice aveva, pertanto, dichiarato di aver subito un danno di 4.125,34 euro di cui 3.094,08 per il danno morale.

Ebbene, il Giudice di Pace di L’Aquila (sentenza n. 578/2019) ha accolto la domanda perché fondata.

“La normativa regionale vigente – si legge nella sentenza in commento – non esonera l’Ente Comunale da ogni obbligo in materia di randagismo ma impone anche alla polizia urbana il dovere di segnalare la presenza di cani randagi alla ASL competente e prevede, sostanzialmente, una collaborazione tra i vari enti affinché sia validamente contrastato e, in prospettiva, eliminato il fenomeno del randagismo”.

Pertanto, “non può il Comune omettere ogni controllo al fine di avvistare la presenza di randagi sul territorio sul presupposto che sia l’Asl tenuta a catturali, né quest’ultima può organizzare e mantenere attivo il servizio di cattura ma poi non utilizzarlo perché mancano le segnalazioni da parte delle autorità, ciò soprattutto in un territorio come quello dell’aquilano nel quale la diffusione del randagismo raggiunge, in determinati periodi, sensibili livelli di allarme sociale e sanitario.

La decisione

Ebbene, nel caso in esame, l’istruttoria aveva confermato le circostanze dedotte nell’atto introduttivo del giudizio da parte della danneggiata (ovvero che il cane fosse libero di aggirarsi per le strade della città e che nella specie aveva creato una situazione di pericolo) e non aveva evidenziato elementi dai quali dedurre una qualche responsabilità in capo a quest’ultima.

Il Comune convenuto è stato pertanto, condannato a risarcire all’attrice la somma complessiva di 934,96 euro (di cui 332,43 per l’invalidità temporanea stimata al Pronto Soccorso, 237,45 euro per 10 giorni di invalidità temporanea al 50%; e 186,99 euro per le sofferenze fisiche e psichiche – in particolare quelli per lo spavento derivante dall’aggressione), per non aver posto in essere iniziative volte a evitare la situazione di pericolo verificatasi.

La redazione giuridica

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