Sussiste un obbligo di intervento delle Asl, in relazione alla cattura e custodia dei cani randagi, senza che a nulla rilevi la mancanza di segnalazioni da parte del Comune

La vicenda

L’attore conveniva in giudizio Asl e Comune al fine di sentirli condannare in solido, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto, allorquando, alla guida della propria moto, urtava un cane randagio che improvvisamente stava attraversando la strada.

Si costituiva in giudizio l’Asl eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, contestando al Comune di non aver adottato tutte le misure idonee ed i presidi atti a rimuovere dal proprio territorio il pericolo rappresentato dai cani randagi, nonché affermando la propria estraneità ad ogni profilo di responsabilità, poiché l’incidente non era stato preceduto da alcuna segnalazione da parte del comune circa la presenza, in quell’area, di cani randagi.

Il Comune, a sua volta, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere avvenuto il sinistro su strada extra-urbana.

All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Frosinone condannava il Comune e l’Asl, in solido fra loro, al risarcimento del danno in favore del motociclista.

La decisione veniva conferma anche appello. Nella specie, la corte territoriale evidenziava che, in base alla normativa statale e regionale applicabile, sia i comuni che le Asl locali sono responsabili dei danni provocati da cani randagi, in quanto enti deputati a prevenire il randagismo.

In particolare, in base all’art. 3 della L.R. del Lazio n. 34/1997, ai servizi veterinari delle Asl è attribuita l’attività di accalappiamento dei cani vaganti. Sussiste, quindi, un obbligo di intervento senza che a nulla rilevi la mancanza di segnalazioni alla Asl da parte del Comune.

Peraltro, era esclusa qualsiasi interruzione del nesso causale, per colpevole condotta dell’attore, posto che da quanto emerso dalla escussione testimoniale, il cane era uscito improvvisamente da un fosso erboso, mentre egli stava viaggiando ad una velocità moderata.

La pronuncia della Cassazione

La Terza Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 23633/2019) ha confermato la decisione impugnata perché conforme al dato normativo.

Ai sensi della citata legge della regione Lazio sussiste la responsabilità solidale del Comune e dell’Asl per i danni causati a terzi da cani randagi, dei quali l’uno e l’altra non abbiano assicurato la cattura e la custodia.

Il fondamento della responsabilità delle Aziende sanitarie locali, i cui servizi veterinari debbano collaborare alla tenuta dei canili pubblici gestiti dai comuni, è rinvenibile negli obblighi di cattura e, quindi, custodia dei cani privi di proprietario, la cui violazione è rilevante anche quanto ai profili civilistici.

Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, tale competenza in relazione alla cattura e custodia dei cani vaganti non è in alcun modo condizionata al fatto che il Comune od altri enti o privati cittadini segnalino l’esistenza di cani randagi da accalappiare (Cass. Sez. III, N. 15167/2017).

La redazione giuridica

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