Raccolta rifiuti non effettuata: possibile chiedere la riduzione dell’imposta?

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raccolta rifiuti

Va disapplicato il regolamento comunale che escluda o limiti il diritto alla riduzione della tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), subordinandone il riconoscimento ad elementi quali quello della responsabilità dell’amministrazione comunale ovvero della prevedibilità o prevenibilità delle cause del disservizio

La vicenda

La società titolare di un albergo proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso la cartella di pagamento, con la quale veniva richiesto dal Comune di Napoli il pagamento di 47.216 euro, a titolo di tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2010 relativamente al compendio immobiliare ove si svolgeva l’attività alberghiera.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in parziale accoglimento del ricorso, annullava la cartella impugnata limitatamente alle somme eccedenti il 40%, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 2.

In seguito, la sentenza veniva impugnata dal Comune di Napoli e la Commissione Regionale Tributaria della Campania rigettava l’appello rilevando che il contribuente aveva dimostrato, attraverso la documentazione prodotta, che il servizio di smaltimento dei rifiuti, nel 2010, non era stato effettuato dal Comune di Napoli.

Contro la pronuncia della CTR il Comune di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione cui ha resistito la società alberghiera con controricorso.

Tra gli altri motivi, l’Ente locale lamentava la violazione e falsa applicazione del D.Lgs., art. 59 e del Reg. TARSU, art. 9, in vigore nel 2009 in relazione all’art. 360, n. 3, per aver la CTR erroneamente riconosciuto la riduzione del tributo, in quanto la mancata raccolta dei rifiuti era stata determinata da cause non ascrivibili al Comune o, comunque, da imprevedibili disfunzioni organizzative imputabili ad altre P.A..

Ma il motivo è stato dichiarato infondato.

Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4, stabilisce che: “se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non si è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2” (cioè in misura non superiore al 40% della tariffa). Il comma 6 della medesima disposizione prescrive che: “l’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o, per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente secondo le norme e le prescrizioni sanitarie nazionali, l’utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4”.

La giurisprudenza

Secondo un recente orientamento giurisprudenziale “il diritto alla riduzione presuppone l’accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell’immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4; che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: – non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione o di esercizio dell’attività dell’utente; – ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacita dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso (pur nella notorietà del grave e perdurante disservizio nella raccolta e conferimento dei rifiuti che ha colpito la città di Napoli).” (cfr. Cass. 3265/2019)

Tale orientamento è in linea col principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, mentre l’onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell’interessato (oltre all’obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70).

La pronuncia della Cassazione

La Quinta Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 22767/2019) ha perciò affermato che una volta provato da parte del contribuente che il servizio di smaltimento non è stato reso dal Comune non rilevano le situazioni di imprevedibilità o non imputabilità all’ente territoriale del disservizio.

Al riguardo è stato anche affermato che “il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4, non richiede che il grave e non temporaneo disservizio sia imputabile a responsabilità dell’amministrazione comunale o comunque a causa che, rientrando nella sua sfera di controllo ed organizzazione, sia da questa prevedibile o prevenibile.

Tale presupposto si identifica, invece, nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: – non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione o di esercizio dell’attività dell’utente; – ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso.

Va disapplicato, per contrasto con la disciplina primaria di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, il regolamento comunale che escluda o limiti il diritto alla riduzione Tarsu, subordinandone il riconoscimento ad elementi – quale quello della responsabilità dell’amministrazione comunale ovvero della prevedibilità o prevenibilità delle cause del disservizio”. (cfr. Cass. 22531/2017)

La CTR sulla scorta dell’accertata interruzione del servizio di smaltimento aveva, perciò, correttamente operato la riduzione senza indagare “di chi fosse la colpa del disservizio”.

La redazione giuridica

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