È astrattamente configurabile nel paradigma normativo della legittima difesa l’atteggiamento dell’imputato che, per difendere la propria moglie durante una rissa, colpisce la vittima con una mazza da baseball

La vicenda

La Corte di Appello di Ancona aveva confermato la pronuncia di condanna, resa all’esito di giudizio abbreviato a carico dell’imputato, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate ai sensi dell’art. 576 c.p. e art. 61 c.p., n. 1.

L’accusa era quella di aver cagionato alla persona offesa lesioni personali giudicate guaribili in giorni dieci, in occasione di una discussione sorta per futili motivi connessi alla circolazione stradale.

Stando alla ricostruzione operata dalla Corte di merito la persona offesa, alla guida della propria auto, si era fermata per discutere con l’imputato e, nel bel mezzo della discussione lo colpiva con una mazza da baseball rinvenuta nella propria vettura; successivamente prendeva a pugni anche sua moglie, intervenuta nel tentativo di sedare la lite.

A quel punto l’imputato, per proteggere la compagna, colpiva il danneggiato con la mazza da baseball procurandogli le lesioni oggetto di imputazione.

Il ricorso per Cassazione

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, denunciando vizi motivazionali in ordine alla sussistenza della scriminante della legittima difesa.

Secondo il ricorrente la Corte territoriale non aveva tenuto conto del fatto che l’azione contestata era avvenuta al solo scopo di difendere la moglie, a causa dell’aggressione subita.

La Quinta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 36143/2019) ha accolto il ricorso perché fondato.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale la legittima difesa viene di regola esclusa in caso di rissa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall’intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata.

Ferma restando la correttezza di tali principi, la Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno fare alcune precisazioni in relazione al caso di specie.

Invero, sebbene il l’imputato avesse accettato il contrasto, la condotta addebitata era stata commessa quando era sorta la necessità di difendere la moglie, intervenuta al solo fine di sedare la lite e, per tale motivo, colpita dal danneggiato.

In effetti, potrebbe valutarsi tale ultima aggressione come uno sviluppo imprevedibile della lite. Va da sè, infatti, che il ricorrente, nel momento in cui ha accettato lo scontro, non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che sua moglie potesse essere, a sua volta, aggredita.

Sul punto, la difesa aveva articolato uno specifico motivo di appello, sottolineando appunto la imprevedibile condotta aggressiva della persona offesa in danno della moglie, che – aggredita – era finita a terra priva di sensi.

La Corte territoriale aveva omesso di rispondere su tale motivo, limitandosi a valutare solo la condotta del reo sotto il profilo della sua scelta di non evitare la lite.

Aveva invece, omesso di considerare la circostanza dell’aggressione violenta anche in danno della moglie e, il fatto che il danneggiato, uscito dalla sua auto, si fosse armato della mazza da baseball custodita nel bagagliaio.

Ebbene, “proprio in materia di rissa e quindi di condotte reciproche di aggressione, si è precisato che la causa di giustificazione della legittima difesa può essere riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta” (Sez. 5, n. 32381 del 19/02/2015; Sez. 5, n. 4402 del 09/10/2008).

La decisione

“Risulta pertanto evidente  – hanno aggiunto gli Ermellini – come la condotta attribuita all’imputato debba essere riconsiderata alla luce dei rilievi sopra esposti, perchè – in ragione degli elementi fattuali indicati dai giudici di merito – essa è astrattamente riconducibile al paradigma normativo di cui all’art. 52 c.p., così come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte quanto ai requisiti della aggressione ingiusta e della reazione legittima, nonchè alla attualità del pericolo, della necessità della difesa, da apprezzarsi con giudizio “ex ante”.

In altre parole, i giudici dell’appello avrebbero dovuto valutare la condotta dell’imputato nel quadro dei principi in materia di legittima difesa, al fine di stabilire se tale condotta, potesse dirsi necessitata e proporzionata rispetto all’offesa ingiusta subita dalla moglie e, dunque, se potesse essere scriminata ai sensi dell’art. 52 c.p.. 5.

La sentenza impugnata è stata, perciò, annullata con rinvio al giudice competente per nuovo esame.

La redazione giuridica

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