Vittima di incidente stradale non sposata e senza figli: eredi non risarciti

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vittima di incidente stradale

“In relazione al danno sofferto dai parenti, estranei al ristretto ambito familiare, il rapporto di convivenza con la vittima non assurge a connotato minimo di esistenza della relazione parentale, potendo invece costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità”

La vicenda

A seguito di un incidente mortale, il Tribunale penale di Catania condannò il conducente dell’autovettura che aveva investito la vittima alla pena -sospesa- di dieci mesi di reclusione e, in solido con l’assicurazione, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore dei familiari, costituitesi parti civili.

La Corte di Appello invertì l’esito del giudizio, assolvendo l’imputato dal reato ascrittogli, con sentenza che venne successivamente annullata, ai soli effetti civili e con rinvio, dalla Corte di Cassazione.

Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c, il giudizio venne riassunto da cognata e nipoti dell’uomo deceduto – tutti in proprio e in qualità di eredi del fratello della vittima, anch’esso deceduto durante il processo  – , chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni (quantificati complessivamente in 260.000,00 Euro) per la perdita parentale del proprio congiunto -di cui erano eredi- e per il danno biologico da quest’ultimo patito nell’intervallo tra l’evento lesivo e la morte (richiesto iure hereditatis).

La Corte di Appello di Catania, rigettò la domanda di risarcimento danni, affermando che il sinistro era da addebitare a colpa concorrente di entrambe le parti coinvolte, con un concorso determinabile in egual misura.

Inoltre, giudicò, infondata la pretesa risarcitoria avanzata iure proprio in quanto gli attori e la vittima non erano mai stati conviventi e non erano state «allegate e provate circostanze idonee a ritenere che la morte del famigliare [avesse] comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale»; parimenti fu dichiarata infondata la domanda di risarcimento del danno biologico patito dalla vittima del sinistro, «in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte» (dovendosi escludere, peraltro, la possibilità di risarcire la lesione del diritto alla vita in sé considerato).

La pronuncia della Cassazione

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso gli originari attori, lamentando tra gli altri motivi, l’errore compiuto dai giudici di merito per aver ritenuto dirimente, al fine di escludere il danno parentale richiesto iure proprio, il dato della mancata convivenza con il deceduto e per aver «attribuito, ancorché implicitamente, carattere primario e non invece di sussidiarietà alla prova fornita dalla certificazione anagrafica».

La vittima non era sposata e non aveva figli, sicché la sua famiglia era costituita unicamente dal fratello, dalla cognata e dai nipoti.

Ma il motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto estraneo alla ratio decidendi adottata dalla Corte d’appello, la quale non si era limitata a ritenere necessaria la dimostrazione della situazione di convivenza, ma aveva aggiunto che non erano state «allegate e provate circostanze idonee a ritenere che la morte del famigliare avesse comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale».

Il motivo è risultato, dunque, inidoneo a incrinare il fondamento della decisione che perciò è stata confermata in via definitiva.

La redazione giuridica

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