Aiuto primario, autonoma posizione di garanzia se il primario è assente

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L’ aiuto primario non è mero esecutore di ordini. Con il primario non esiste un rapporto di subordinazione assoluto e vincolante

L’ aiuto primario essendo titolare di un’autonoma posizione di garanzia, nei confronti dei pazienti, deve attivarsi secondo le regole dell’arte medica per rendere operativo ed efficace l’intervento del predetto primario, se del caso a quest’ultimo sostituendosi”. Lo afferma la Suprema Corte di Cassazione, IV sezione penale, con la sentenza n. 12679/2016.

Gli Ermellini si sono pronunciati sulla vicenda che vedeva imputato per omicidio colposo un aiuto primario. Il camice bianco era ritenuto responsabile della morte di una donna sottoposta a un intervento di colecistectomia per via laparoscopica.

Più specificamente, in seguito all’operazione le condizioni della paziente erano peggiorate. A fronte del deterioramento del quadro clinico, tuttavia, l’aiuto primario non aveva disposto degli esami diagnostici che avrebbero consentito di accertare una peritonite generalizzata in atto. Una condotta gravemente omissiva che, secondo i giudici di merito, aveva impedito di salvare la vita all’assistita.

Il profilo di responsabilità del medico è stato ribadito anche dalla Cassazione.

I Giudici del Palazzaccio, nel pronunciarsi sul ricorso presentato dall’imputato, hanno inoltre fornito delle interessanti precisazioni in relazione al rapporto tra primario e aiuto primario. In particolare, come anticipato, hanno configurato in capo a quest’ultimo una autonoma posizione di garanzia.

Al primario, chiarisce la Suprema Corte, compete una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti, in ragione della sua posizione apicale. A tale ruolo è connesso il potere-dovere di impartire istruzioni e direttive ed esercitare ogni verifica inerente alla loro attuazione, anche quando non è presente in reparto.

Tuttavia, deve comunque escludersi che tra l’aiuto e il primario esista un rapporto di subordinazione assoluto e vincolante, “non essendo la posizione apicale dell’aiuto quella di mero esecutore di ordini”.

Per approfondire l’argomento leggi l’articolo “Colpa medica: l’aiuto primario risponde al pari del primario” dell’avv. Sabrina Caporale

 

 

 

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