Spetta all’automobilista risultato positivo all’alcoltest l’onere di dimostrare vizi o errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione

L’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione. Lo ha ribadito nella sentenza n. 34928/2020 la Corte di Cassazione pronunciandosi sul ricorso di un automobilista che aveva presentato ricorso avverso la sentenza che ne aveva riconosciuto la responsabilità penale per il reato di guida in stato di ebbrezza.

L’uomo, nello specifico, deduceva che il solo accertamento etilometrico effettuato dai Carabinieri sul luogo del sinistro non può considerarsi sufficiente per provare lo stato di alterazione da sostanze alcoliche del conducente che ha determinato un sinistro stradale.

A detta del suo legale difensore, l’imputato doveva essere sottoposto ad esami ospedalieri del sangue o delle urine in quanto i valori ottenuti con la prova spirometrica sarebbero risultati incompatibili con la condotta tenuta dal soggetto durante e dopo l’accertamento, di fatto incompatibili con quello stato comatoso che lo stesso avrebbe dovuto avere in ragione dei valori riscontrati.

Nel respingere i motivi di doglianza proposti i Giudici Ermellini hanno precisato che “l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria, che non può consistere nella mera allegazione di certificazione medica attestante l’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale certificazione sia sfornita di riscontri probatori in ordine sia all’effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione”.

La redazione giuridica

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