Alterazione alla guida: valido l’accertamento senza specifica analisi medica

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stato di alterazione alla guida

Lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente verificato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente

La vicenda

Nel 2017 la Corte d’appello di Roma aveva condannato alla pena di otto mesi di arresto e tremila euro di ammenda un uomo accusato del reato di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e guida sotto l’effetto di sostanza stupefacenti (art. 187 C.d.S.); in tal modo riformando l’originaria condanna pronunciata in primo grado, dal Tribunale di Velletri, a sei anni e otto mesi di reclusione, in considerazione della spontanea sottoposizione al prelievo dei liquidi biologici e dell’attesa dei soccorsi, escludendo l’aumento per la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 589 bis c.p., comma 2.

Secondo la ricostruzione della vicenda criminosa, l’uomo, alla guida della sua Alfa Rorneo 147, senza patente, perché revocata, e privo di copertura assicurativa e, in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di cannabinoidi e cocaina, percorreva nel cuore della notte, una via cittadina (con limite 50 km/h) alla velocità di 100 km/h.

Sennonché, nell’effettuare una manovra vietata di sorpasso di altra autovettura, invadeva l’opposta corsia di marcia, collidendo col ciclomotore, che sopraggiungeva nella suddetta corsia, guidato da un diciassettenne deceduto, a seguito del forte impatto.

Subito dopo il sinistro, l’uomo veniva sottoposto, col suo consenso ad accertamenti tossicologici. Dalle doppie analisi era emersa la presenza nell’urina e nel sangue della presenza di cocaina e cannabinoidi.

Il medico, responsabile del settore di Tossicologia Forense, aveva sostenuto che la cocaina fosse stata assunta nelle sei o sette ore precedenti. In altre parole, tenuto conto del distacco temporale tra l’ora del sinistro (ore 23.15) e quella delle prime analisi (ore 5.06), poteva dirsi che l’imputato aveva assunto gli stupefacenti immediatamente e poco prima di essersi posto alla guida.

In appello, la corte territoriale aveva osservato che lo stato di alterazione del conducente dell’auto era stato riscontrato mediante le modalità previste dall’art. 187 C.d.S., comma 2, cioè attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, il quale presuppone conoscenze tecniche specialistiche in relazione all’individuazione e alla quantificazione delle sostanze. Non occorreva, tuttavia, un accertamento peritale, non essendo emersi profili da approfondire.

Il ricorso per Cassazione

Col ricorso per Cassazione l’imputato lamentava proprio siffatta circostanza: la corte d’appello aveva desunto la prova dello stato di alterazione dalle modalità di guida, compiendo cioè valutazioni fattuali prive di scientificità e non considerando la frequenza di casi di automobilisti, che pur perfettamente coscienti, imboccano l’autostrada contromano.

“Il reato di cui all’art. 187 C.d.S. –dichiarava il ricorrente – è integrato dalla condotta di guida in stato di alterazione psicofisica determinato dall’assunzione di stupefacenti e non dalla mera condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di stupefacenti; sarebbe pertanto, stato necessario un accertamento tecnico-biologico”.

A sua detta, la pregressa assunzione di droga, emersa dalle dichiarazioni dello specialista forense e dagli accertamenti tossicologici, non dimostrava lo stato di alterazione al momento della guida.

Egli, inoltre, non era stato sottoposto a visita medica né gli operanti avevano rilevato e verbalizzato i sintomi esterni indicati dalla letteratura scientifica quali marcatori dell’attualità dello stato di alterazione derivanti dall’uso di droghe.

Ma il motivo di ricorso è stato rigettato perché manifestamente infondato.

Ed invero, a detta degli Ermellini, i giudici di merito avevano adeguatamente dato conto di tutti gli elementi da cui era emerso, con univocità di indizi, lo stato di alterazione dell’imputato mentre era alla guida della sua autovettura, elemento costitutivo del reato contestato.

È noto come “l’alterazione richiesta per l’integrazione del reato previsto dall’art. 187 C.d.S., esige l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione.

La giurisprudenza ha espresso più volte che “ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente verificato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (Sez. 4, n. 43486 del 13/6/2017)”.

Nella fattispecie, la Corte territoriale, disattendendo le censure difensive, aveva logicamente ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità del reato in questione, gli esami tecnici eseguiti, le dichiarazioni dell’esperto del Dipartimento di Tossicologia e le modalità del sinistro.

La decisione

«Tali considerazioni risultavo in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale (C. Cost., ord. n. 277 del 2004), la quale affrontando il tema della legittimità dell’art. 187 C.d.S., ha affermato 2trovarsi in presenza di una fattispecie che risultava integrata dalla concorrenza dei due elementi, l’uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di Polizia Giudiziaria (lo stato di alterazione) e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento dello presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti”».

La decisione di condanna è stata perciò confermata e dichiarato inammissibile il ricorso della difesa.

La redazione giuridica

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