La notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere effettuata a chi riveste la qualità di difensore dell’indagato nel momento in cui l’atto è depositato in segreteria, a nulla rilevando la successiva nomina del difensore di fiducia

La vicenda

L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado di giudizio per il reato di atti persecutori commesso in danno della ex moglie.

Avverso tale decisione, la difesa aveva proposto ricorso per Cassazione articolato in tre motivi.

Primo tra tutti, la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari per omessa notifica al difensore dell’imputato.

L’atto era stato, infatti, notificato al difensore di ufficio quando questi era già stato sollevato dall’incarico a seguito della nomina del difensore di fiducia, intervenuta dopo l’emissione del predetto avviso ma prima della sua notificazione.

Ma per i giudici della Suprema Corte, il motivo era infondato.

Ed invero, al riguardo viene in rilievo il principio generale, ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui l’avviso al difensore è dovuto a chi ha tale qualità nel momento in cui l’adempimento viene disposto dall’autorità giudiziaria e non anche a chi l’acquista successivamente, in quanto con l’emissione dell’avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (Sez. U, n. 8 del 06/07/1990; Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015).

Con la pronuncia del 2015, le Sezioni Unite della Cassazione, con riferimento al caso in esame, avevano stabilito con chiarezza che l’avviso di fissazione udienza non era dovuto al codifensore di fiducia, “atteso che la relativa nomina era intervenuta dopo l’adozione del decreto di fissazione dell’udienza camerale”.

Il momento decisivo è quello dell’emissione dell’avviso e non quello in cui la segreteria/cancelleria esegue materialmente la notifica.

«Le notificazioni “sono disposte” dalla autorità giudiziaria nel momento in cui emette l’atto e lo deposita in segreteria/cancelleria, ordinando che venga notificato alle parti, non in quello diverso e successivo in cui l’organo incaricato (segreteria, cancelleria o polizia giudiziaria) esegue materialmente le notifiche».

L’avviso di conclusione dell’indagini preliminari

Sullo specifico tema della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415-bis c.p.p., la Corte di Cassazione ha di recente, stabilito che: “La notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere effettuata a chi riveste la qualità di difensore dell’indagato nel momento in cui l’atto è depositato in segreteria, atteso che il deposito segna il momento in cui si dispone l’inoltro dell’atto per la notificazione, a nulla rilevando la nomina di difensore di fiducia effettuata successivamente, ancorché prima che sia materialmente eseguito l’inoltro” (Sez. 6, n. 24948 del 12/04/2018).

Nella motivazione della sentenza si legge infatti che: “Principio generale del sistema processuale è che gli avvisi e le comunicazioni debbano essere fatte dall’autorità giudiziaria al difensore che risulta assegnato d’ufficio alla parte o da questa nominato al momento della loro emissione, dovendosi in caso contrario procedere per la prima volta alla nomina di un difensore d’ufficio; una volta rispettate queste garanzie, per l’autorità giudiziaria non sussiste alcun obbligo di rinnovare l’atto ed effettuare una nuova comunicazione e/o notificazione”.

In tal senso depone l’art. 548 c.p.p., comma 2, secondo periodo, secondo cui “la sentenza è notificata a chi risulta difensore dell’imputato al momento del deposito della sentenza””.

La decisione

Il momento rilevante (…) è dunque, quello in cui viene “disposto l’inoltro dell’avviso”, e cioè quando è ordinato che lo stesso venga portato a conoscenza dei soggetti in esso indicati, ordine contenuto nell’atto e cronologicamente anteriore rispetto al momento in cui si “esegue l’inoltro””.

Perciò, è regolare la notifica se, nel momento in cui l’atto è formato e depositato con l’attestazione di segreteria, il difensore indicato in tale atto sia quello che in quel frangente è tale.

Nel caso in esame, il Pubblico ministero aveva emesso l’avviso ex art. 415-bis c.p.p., disponendone la notifica, quando l’imputato risultava ancora assistito dal difensore d’ufficio, mentre la nomina del difensore di fiducia era intervenuta soltanto successivamente.

La notifica doveva intendersi, pertanto, valida a tutti gli effetti.

La redazione giuridica

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