Il Tribunale di Monza annulla l’ordinanza di pagamento nei confronti di una paziente malata. Se la patologia è in forma grave i costi devono essere coperti esclusivamente dalle Asl
Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 617/2017, ha confermato l’orientamento prevalente nei tribunali italiani, in base al quale le prestazioni socio-sanitarie rese ai soggetti gravemente affetti da morbo di Alzheimer, sono a carico esclusivo delle Asl. I giudici si sono pronunciati sul ricorso presentato dai familiari di un’anziana signora, affetta da tale patologia, nei confronti di un decreto ingiuntivo con cui la Rsa di Monza, presso la quale la donna era ricoverata, chiedeva il pagamento di 39.274,66 euro a saldo della retta di ricovero, oltre interessi e spese.
Il giudice, nella sua pronuncia, è partito dal disposto dell’articolo 30 della legge n. 730 del 1983, secondo cui sono a carico del Fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali. Il magistrato, inoltre, si è richiamato alla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, a quanto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con varie pronunce, da ultima la sentenza n. 22776/2016. In base a tale indirizzo i costi delle attività assistenziali che siano strettamente connesse ad attività di rilievo sanitario devono essere a carico del Servizio Sanitario Regionale. Chi viene ricoverato in RSA e, oltre alla permanenza assistita in struttura riceve anche cure mediche, non deve pagare nulla.
Il Tribunale chiarisce che per poter addivenire ad una soluzione ripartitoria dei costi, occorre considerare “lo stato di salute nel periodo del ricovero, le esigenze terapeutiche le esigenze terapeutiche (comprendenti non solo l’assistenza medica generica e specialistica, ma anche quella infermieristica, riabilitativa e di somministrazione dei farmaci) connessa a tale stato.” Diversamente, andranno ricomprese nell’alveo delle “prestazioni socio-assistenziali tutte quelle meramente sostitutive dell’assistenza familiare, ove il personale svolge una attività di mera assistenza e sorveglianza.”
Infine, in conformità con numerose pronunce di altri tribunali, il Giudice dichiara nullo il patto con cui l’utente (il suo parente) si era impegnato al pagamento della retta di ricovero, e ciò perché, non sussistendo l’obbligazione principale ossia la quota sociale, l’impegno risulta privo di causa e come tale nullo. La sentenza, in conclusione, non solo dispone l’annullamento dell’ordinanza di pagamento, ma condanna altresì la Rsa alla restituzione di 2500 euro di rette indebitamente corrisposte più gli interessi legali.