La Corte di Cassazione ribadisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare la salute dei lavoratori anche quando le conoscenze scientifiche sui rischi non sono ancora certe. Nel caso di esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, la Suprema Corte sottolinea che il principio di responsabilità ex art. 2087 c.c. impone l’adozione di misure di prevenzione proporzionate alla reale possibilità di conoscere e gestire i rischi presenti sul luogo di lavoro (Cass. civ., sez. lav., 10 ottobre 2024, n. 26390).
Il caso
La Corte di appello di Lecce, confermando la pronuncia di primo grado, rigettava le doglianze formulate dagli eredi di un lavoratore per il risarcimento del danno non patrimoniale patito a causa di una neoplasia polmonare asseritamente contratta da quest’ultimo nello svolgimento delle mansioni di saldatore presso uno stabilimento siderurgico.
In particolare i Giudici di secondo grado non hanno ritenuto assolta la prova inerente la concreta esposizione della vittima alle sostanze nocive nell’ambito del contesto lavorativo, nonché del nesso causale tra la patologia sofferta e tali sostanze.
Oltre a questo non è stata ritenuta sussistente alcuna responsabilità della società datrice di lavoro considerata la mancanza di consapevolezza dei rischi connessi all’amianto sul luogo di lavoro, ciò perché sino alla metà degli anni novanta non esistevano certezze scientifiche circa la nocività dell’amianto con cui il lavoratore era entrato in contatto.
I congiunti del lavoratore si rivolgono alla Corte di Cassazione lamentando l’esclusione di responsabilità del datore di lavoro per la “mancata adozione di adeguate misure di prevenzione di patologie tumorali in relazione alla mancanza di consapevolezza della nocività dell’amianto secondo le conoscenze dell’epoca”.
L’intervento della Cassazione
La S.C. accoglie il ricorso e preliminarmente chiarisce che analogamente a quanto accade per le c.d. malattie tabellate, nel caso in cui la “malattia ad eziologia multifattoriale” includa “una patologia tumorale” che secondo la “scienza medica, ha o può avere origine professionale» opera una «presunzione legale quanto all’origine professionale della patologia”. Resta quindi in capo al datore di lavoro l’onere probatorio di una diversa eziopatogenesi del danno.
In materia di malattia professionale, trova applicazione la regola dell‘art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto tra l’evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento.
Viceversa, è possibile escludere il nesso causale soltanto ove si ravvisi con certezza l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l’infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni.
Rinvenuta nella nocività dell’attività lavorativa la causa del danno all’integrità psico-fisica del lavoratore, per andare esente da qualsivoglia responsabilità, il datore di lavoro deve provare di aver adottato misure di prudenza che, benché generiche e basiche, considerate le scarse o addirittura, assenti conoscenze scientifiche al tempo di insorgenza della malattia, tutelino comunque la salute del lavoratore.
Conclusivamente, viene ribadito il principio che “il datore di lavoro è tenuto a preservare l’integrità psico-fisica e la salute del lavoratore adottando cautele e misure che tengano conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza della presenza di sostanze nocive sul luogo di lavoro, anche facendosi carico di indagare l’esistenza di possibili fattori di rischio in un determinato momento storico”.
Avv. Emanuela Foligno





