Il principio dell’irriducibilità della retribuzione, riduzione dello stipendio illegittima

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licenziamento ritorsivo

La Corte di Cassazione conferma: la riduzione dello stipendio senza un reale cambiamento delle mansioni è illegittima. Nel caso esaminato, un dirigente aveva subito una diminuzione della retribuzione del 10% tramite un accordo con la società datrice, senza alcuna modifica delle proprie responsabilità lavorative. I giudici hanno ribadito che ogni patto contrario alla retribuzione concordata è nullo se non formalizzato in sede protetta e se non legato a un mutamento effettivo delle mansioni (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 9 ottobre 2024, n. 26320).

La vicenda

La Corte d’Appello di Milano, in riforma di sentenza del Tribunale di Lecco (che aveva rigettato le domande di B.S. nei confronti di F.I.M.I. s.p.a., di cui era stato dirigente e da cui si era dimesso per allegata giusta causa), ha dichiarato la nullità dell’accordo tra le parti del 22.2.2016 (di riduzione della retribuzione nella misura del 10%, con rinuncia da parte del lavoratore a quanto previsto dal CCNL in materia di TMCG e all’impugnazione della rinuncia).
Ha inoltre dichiarato la illegittimità della revisione del trattamento economico dell’autovettura aziendale del settembre 2016, e conseguentemente non dovuta la somma addebitata a tale titolo. Quindi ha condannato la società datrice al pagamento di somme per differenze retributive, per differenze su rateo 13a, per differenza TFR); ha accertato la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate in data 22.11.2016; ha condannato la società a pagare all’appellante l’indennità sostitutiva del preavviso e il TFR sull’indennità sostitutiva del preavviso; ha condannato la società a restituire le somme trattenute a titolo di mancato preavviso (Euro 25.779,97, oltre Euro 95,94 a titolo di incidenza sul TFR).

La società datrice ricorre per la cassazione della sentenza.

Deduce, con riferimento alla parte della sentenza che ha dichiarato la nullità dell’accordo di revisione della retribuzione, che si trattava di una riduzione della retribuzione consensuale, e che avrebbe dovuto essere raffrontato il TMCG con la retribuzione annua lorda alla data del 21.12.2016 come stabilito dal CCNL.

Sostiene anche l’erroneità della qualificazione del beneficio dell’uso dell’auto aziendale a uso privato come parte della retribuzione, nonostante il lavoratore restituisse al datore il costo dell’uso personale, e che la Corte di merito non avrebbe considerato la ritenuta in busta paga per l’uso personale dell’auto.

Tutte le censure vengono rigettate.

Il principio dell’irriducibilità della retribuzione

Il principio dell’irriducibilità della retribuzione, dettato dall’art. 2103 c.c., implica che la retribuzione concordata al momento dell’assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto (salve le eccezioni, che qui non rilevano, riguardanti componenti della retribuzione erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa – cfr. Cass. n. 4055/2008, n. 19092/2017, n. 23205/2023).

La riduzione dello stipendio è possibile solo in caso di modifica delle mansioni, se concordate e formalizzate in sede protetta. Nel caso concreto non risultano né modifica di mansioni, né formalizzazione in sede protetta.

La riduzione dello stipendio senza modifiche di mansioni è illegittima

È corretto quindi quanto deciso dalla Corte di appello che ha correttamente inquadrato la fattispecie nell’ambito dei principi generali, specificando che, se la retribuzione è irriducibile, salvo accordo in sede protetta e a determinate condizioni in caso di mutamento di mansioni, a maggior ragione la retribuzione è irriducibile se neppure un mutamento di mansioni ricorra, comunque al di fuori della sede protetta.

Riguardo alle altre censure, la S.C. ricorda che il potere-dovere del Giudice di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi.

Quindi il vizio di ultra petizione ricorre quando vengono alterati gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), e venga emesso un provvedimento diverso da quello richiesto, oppure venga attribuito o negato un bene della vita diverso da quello conteso.

La Corte di Milano ha esplicitato correttamente e adeguatamente il percorso logico-argomentativo che l’ha portata a ritenere fondate le domande del dirigente dimessosi, per accertata giusta causa, e ne ha tratto le conseguenze di legge, nel perimetro delle domande azionate in giudizio.

La Suprema Corte rigetta il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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