Ammissibilità del ricorso 696 bis c.p.c.: interessante Ordinanza del Tribunale di Latina

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Ammissibilità del ricorso 696 bis cpc: interessante Ordinanza

Ammissibilità del ricorso ex art. 696 c.p.c. (Tribunale Latina, Sez. speciale, Ordinanza del 29/11/2022).

Ammissibilità del ricorso per A.T.P. di cui all’art. 696 bis cpc.

La vicenda trae origine dal decesso di un paziente a seguito dei trattamenti sanitari svoltisi presso una Struttura di Latina. I congiunti della vittima azionano procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo nei confronti della ASL e della sua Compagnia assicuratrice per la responsabilità civile.

L’Ordinanza a commento si profila interessante per una serie di considerazioni circa l’ammissibilità del ricorso ex art. 696bis c.p.c. e la legittimazione passiva dell’Assicurazione. Interessante, inoltre, una parte del quesito rivolto al Collegio dei C.T.U.

L’Azienda Sanitaria convenuta eccepisce la inammissibilità del ricorso per mancanza del fumus boni juris, mentre la Compagnia assicuratrice eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.

Ebbene, come noto, la Legge n. 24/2017, c.d. “legge Gelli-Bianco” ha introdotto sotto il profilo processuale una novità molto interessante per il paziente danneggiato che si rivolge all’Autorità Giudiziaria: l’espletamento del procedimento previsto dall’art. 696 bis c.p.c., come condizione di procedibilità per l’azione. Tale condizione di procedibilità si aggiunge e si può svolgere alternativamente a quella già prevista dalla normativa in vigore dal 2010, ovverosia alla mediazione obbligatoria.

Il procedimento per A.T.P. previsto come condizione di obbligatorietà rappresenta una novità molto importante se si somma alla necessità di citare in giudizio anche la Compagnia di assicurazione del Sanitario e della Struttura sanitaria. L’Assicurazione, ai sensi dell’art.15 della legge in commento, dopo l’espletamento della C.T.U. ha l’obbligo di formulare una proposta transattiva, o di spiegare il motivo perché non ritiene di doverla fare.

Scegliendo la proceduta di ATP, quale procedimento utile a concretizzare la condizione di procedibilità della domanda, vi sono tre vantaggi:

1.L’Assicurazione, che deve esser citata, deve formulare un’offerta o rappresentare il motivo per cui non lo fa;

2.Se l’Assicurazione, pur essendo stata citata non si costituisce nel procedimento per A.T.P., viene punita con la condanna alle spese del giudizio e di CTU, indipendentemente dall’esito del giudizio stesso, oltre ad una pena pecuniaria in favore della parte che ha partecipato al giudizio che il Giudice determinerà equitativamente sempre in favore della parte che è comparsa durante il tentativo di conciliazione (art. 8 ultimo comma).

3.Il terzo vantaggio è la scelta del rito “veloce” previsto dall’art. 702 bis e seguenti c.p.c.: laddove la conciliazione non riesca, o il procedimento comunque non si concluda nel termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile (si avvera la condizione di procedibilità) e gli effetti della domanda sono salvi se entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, si deposita ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e seguenti.

Detto ciò, è corretto quanto deciso dal Tribunale di Latina, ovverosia che “l’ATP prescinde dai presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora…..[..]… e che alla base dell’istituto si deve  individuare l’assunto per cui la conoscenza anticipata del futuro, probabile esito della causa di merito, sia tale da dissuadere le parti dall’instaurarla o dal coltivarla e da meglio disporre le parti alla soluzione concordata…[…]….nella CTU preventiva non è corretto ritenere che l’adozione del provvedimento esiga la dimostrazione della probabile fondatezza della domanda di merito”.

Per quanto riguarda, invece, la legittimazione passiva dell’Assicurazione, pacifico che la stessa, come visto, sia stabilita dalla legge (art. 8, IV comma, L. 24/2017), è ammissibile la possibilità di agire direttamente nei confronti delle Compagnie limitatamente al procedimento per ATP. Anche su questo punto è corretto quanto deciso dal Tribunale nell’Ordinanza oggetto di commento laddove viene specificato che “ in considerazione del fatto che per garantire la tipica funzione conciliativa dl procedimento è necessario che partecipino al medesimo anche le compagnie assicuratrici interessate nonché del fatto che tale necessaria partecipazione risulta anche dalla stessa lettera della Legge Gelli-Bianco secondo cui le assicurazioni sono parti del suddetto procedimento ed anzi sulle medesime grava anche l’obbligo di formulare una proposta conciliativa”.

Infine, si segnala, a parere di chi scrive, una incongruenza, su uno dei punti del quesito formulato dal Giudice al collegio CTU. Al punto 10 del suddetto quesito si legge “indichino la sussistenza dei relativi danni consequenziali eventualmente dovuti quali il danno biologico terminale, il danno da perdita del rapporto parentale, il danno patrimoniale, il danno morale e biologico jure proprio patito in seguito alla morte del congiunto e ogni altra voce di danno risarcibile”.

Ebbene, come noto Il danno biologico terminale è riconoscibile agli eredi nel caso in cui la vittima sopravviva, indipendentemente dal fatto che sia stata cosciente o meno, almeno 24 ore, soglia minima prevista affinché in ambito medico legale sia riconosciuta l’invalidità temporanea. 

Il danno da perdita del rapporto parentale, atteso il decesso del paziente e la dimostrazione dello status di eredi del paziente deceduto, non è oggetto di valutazione Medico-legale. Egualmente dicasi per il danno patrimoniale che esula dalla valutazione Medico-legale (ad eccezione di spese mediche sostenute a causa dell’evento).

Riguardo il danno morale, occorre che il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza di conseguenze ulteriori rispetto al danno biologico, ossia l’insorgenza di sofferenze di natura personale e soggettiva. E’ esclusa l’automaticità del ristoro del danno morale, atteso che il predetto danno va sempre provato, con tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. A tal fine, il giudice del merito è tenuto a prendere in considerazione tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento, nessuna esclusa, con il solo limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, attraverso compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno.

Di talchè non pare “corretto” il punto del quesito, così come formulato, anche riguardo all’ultima frase “ogni altra voce di danno risarcibile”.

Avv. Emanuela Foligno

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