Errata introduzione del sondino nasogastrico (Cassazione penale, IV sezione, 17 ottobre 2022, n. 39015).

Errata introduzione del sondino nasogastrico e discostamento dalle linee guida.

Il medico viene condannato per omicidio colposo in quanto per grave imperizia eseguiva una errata introduzione del sondino nasogastrico e con negligenza non eseguiva i dovuti controlli per verificarne il corretto posizionamento.

Il Medico, in servizio presso un Centro Neurolesi, viene ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo in danno di un paziente sottoposto ad un ciclo intensivo di riabilitazione, per avere, con imperizia, posizionato un sondino nella trachea dell’uomo, anziché nell’esofago, determinando così la perforazione del bronco e per avere omesso di effettuare i dovuti controlli, secondo quanto prescritto dalle linee guida e dalle buone prassi, per verificare il corretto posizionamento del sondino.

I Giudici di merito affermavano che l’imperizia dovuta alla errata introduzione del sondino e la negligenza nell’omissione del controllo diretto a verificare il corretto posizionamento del sondino non potessero essere qualificate come di grado lieve, specificando che il Medico imputato non aveva individuato ed osservato le linee guida secondo cui occorreva verificare il corretto posizionamento con controllo radiologico, tenendo conto dello stato di salute del paziente che non aveva il riflesso della tosse.

I fatti avvenivano ratione temporis in vigenza della legge Balduzzi. La suddetta normativa, come noto,  è stata sostituita dalla L. 8 marzo 2017, n. 24, che ha introdotto l’art. 590-sexies c.p., a norma del quale qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche medico-assistenziali, sempre che ovviamente le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto.

Come da insegnamento delle SS.UU. l’abrogato decreto Balduzzi si configura come norma più favorevole rispetto all’art. 590-sexies c.p., sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve per negligenza ed imprudenza, sia nel caso di errore determinato da colpa lieve per imperizia intervenuto nella fase della scelta delle linee guida adeguate al caso concreto.

Secondo gli Ermellini i Giudici del merito hanno correttamente ritenuto la responsabilità del Medico imputato che non aveva individuato le linee guida da applicare nel caso concreto e, comunque, se ne era discostato.

In particolare, aveva omesso di effettuare il controllo radiologico del posizionamento del sondino, tanto più necessario nel caso in esame in ragione alle condizioni del paziente (paziente allettato, comatoso, che non aveva riflesso della tosse e risposte a stimoli dolorosi).

Nel giudizio sulla gravità della colpa, intesa quale deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, i Giudici di merito hanno valutato la posizione dell’imputata e i profili di c.d. personalizzazione del rimprovero; in ragione dell’esercizio della professione all’interno di struttura per neurolesi, l’imputato non poteva ignorare le linee guida che nel caso concreto dovevano essere scrupolosamente osservate proprio per le condizioni specifiche del paziente.

Conseguentemente, la grave imperizia nella errata introduzione del sondino nasogastrico e la negligenza inerente l’omesso controllo radiologico del suddetto sondino, sono state correttamente valutate dai Giudici di merito.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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