Anche le apparecchiature mobili per il controllo della velocità – meglio note come Telelaser – sono soggette alle periodiche verifiche di funzionalità e taratura. Lo ha affermato la Seconda Sezione Penale della Cassazione, in una recente pronuncia

La vicenda

Il ricorrente aveva proposto opposizione al verbale di contravvenzione elevato a suo carico dalla polizia municipale, per aver superato il limite massimo di velocità consentito, rilevato mediante apparecchiatura Telelaser mobile, quando il mezzo distava 217,80 metri dallo strumento, segnalato da apposito cartello posto alla distanza di 260 m. da quest’ultimo.

All’esito del giudizio d’appello, Il Tribunale rigettava l’opposizione con sentenza che il ricorrente impugnava dinanzi ai giudici della Suprema Corte.

Secondo il ricorrente la il Giudice aveva errato nel reputare che la declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 45, comma 6, d.lgs. n. 235/1992 pronunciata dalla Consulta con la sentenza n. 113/2015, avesse vigenza dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo, invece, espletare pieno effetto a tutti i rapporti ancora pendenti.

La Corte di Cassazione (Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 31854/2019) ha accolto il ricorso perché fondato.

Ha sbagliato il Tribunale ad affermare che la retroattività delle pronunce d’incostituzionalità hanno effetto, “sic et simpliciter” dalla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale, essendo, invece, pacifico che la caducazione operata per effetto della declaratoria d’incostituzionalità priva ab origine di vigenza giuridica la norma investita dalla pronuncia, con il solo limite dei cd. rapporti esauriti, con tale sintagma dovendosi intendere quei rapporti non più suscettibili di mutazioni.

Neppure condivisibile era la conclusione cui era giunta la sentenza gravata (quale seconda ratio decidendi), secondo cui non sarebbero soggette alle periodiche verifiche di funzionalità e taratura, imposte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, le apparecchiature mobili, impiegate “sotto il controllo degli operatori” (Telelaser).

La decisione

Tale affermazione “offre un’interpretazione irragionevole della norma, dal momento che non sussistono ragioni apprezzabili per reputare che solo gli apparati fissi abbisognino di verifiche periodiche, al fine di valutarne funzionalità e taratura, restandone esonerati quelli mobili, per i quali basterebbe la mera constatazione del fatto che siano in grado di funzionare; per contro, anche i dispositivi mobili risultano soggetti al normale decadimento dei loro componenti, alle interferenze atmosferiche, a variazioni della tensione di alimentazione ed inoltre sono soggetti a urti, vibrazioni, shock meccanici più e non meno che gli apparati fissi”.

Ed inoltre, la circostanza che lo strumento sia stato correttamente montato e fatto funzionare dagli agenti operati non implica che sia stata anche verificata periodicamente taratura e funzionalità.

Per tutte queste ragioni il ricorso è stato accolto e la pronuncia del Tribunale di Cuneo cassata con rinvio.

La redazione giuridica

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