Induce in errore incolpevole la Pubblica Amministrazione che omette di comunicare all’utente della strada l’imminente scadenza dell’autorizzazione all’accesso in ZTL

La vicenda: i ripetuti accessi non autorizzati in ZTL

Con ricorso depositato dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi la ricorrente aveva chiesto l’annullamento delle ordinanze di ingiunzione notificate dalla Prefettura per ripetuti accessi non autorizzati in ZTL.

Invero, la ricorrente era già titolare di autorizzazione all’accesso nella predetta area a traffico limitato, ove era collocato il proprio esercizio commerciale. Tale permesso era stato concesso per un periodo limitato di un anno e necessitante, dunque di rinnovo.

Sennonché, senza essere opportunamente preavvisata della imminente scadenza dell’autorizzazione da parte dell’autorità amministrativa e in assenza di immediata contestazione dell’infrazione, la ricorrente si vedeva raggiunta da un numero elevato di verbali per accessi non consentiti nei giorni immediatamente successivi a detta scadenza, di cui si rendeva conto solo con la loro notifica, avvenuta entro il termine di 90 giorni, con pesante aggravio per le sue risorse economiche.

Il ricorso al Giudice di Pace

Di qui il ricorso al Giudice di Pace e la contestazione della pretesa sanzionatoria per violazione degli obblighi di collaborazione, trasparenza e informativa di cui è tenuta la PA e dunque, per l’errore incolpevole in cui era incorsa. 

Il Giudice di Pace di Brindisi (sentenza n. 2369/2019) ha accolto il ricorso affermando che “l’inerzia della amministrazione non può e non deve gravare sul cittadino titolare di una posizione di legittimo interesse all’esercizio di attività proprie, come quella di commercio svolta dall’odierna ricorrente, sul territorio comunale”.

Rilevata la prima infrazione, l’autorità amministrativa avrebbe dovuto immediatamente comunicare l’errore in cui la stessa stava incorrendo, al fine di evitare il reiterarsi dei comportamenti illegittimi e fornire al cittadino un utile servizio di collaborazione, cui la stessa è sempre tenuta.

Il comportamento inerte tenuto della P.A. aveva indubbiamente indotto in errore l’utente della strada, nel ritenersi autorizzata ad effettuare il transito in ZTL. Infatti le condizioni per ottenere l’autorizzazione non erano mutate e pertanto, l’amministrazione comunale, in ottemperanza agli obblighi di diligenza e trasparenza, nonché nell’ottica di collaborazione con i cittadini operanti sul territorio di competenza, avrebbe dovuto informare con congruo anticipo e con l’opportuna pubblicità, l’utente in merito alla necessità di rinnovo.

L’obbligo di immeditata contestazione

Peraltro, l’art. 200 del Codice della Strada sancisce espressamente l’obbligo di immeditata contestazione dell’illecito amministrativo. Nel caso di specie, l’immediata contestazione avrebbe evitato il reiterarsi delle condotte violative e notiziato l’utente dell’intervenuta scadenza della autorizzazione.

All’interno del verbale mancava, inoltre, la documentazione fotografica attestante l’avvenuto transito al varco attivo della ZTL da parte del veicolo di proprietà della ricorrente e la prova della regolarità dell’apparecchio.

Per tutte queste ragioni il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento delle opposte ordinanze ingiunzione.

La redazione giuridica

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