Dovranno rispondere di tentato furto aggravato i due ladri ripresi dalle videocamere di sorveglianza di un supermercato mentre tentavano di rubare alcuni capi abbigliamento, dopo aver rimosso le placche antitaccheggio: confermata sia l’aggravante della violenza sulle cose che quella dell’esposizione alla pubblica fede

La vicenda

La Corte di appello di Venezia aveva condannato i due imputati alla pena di quattro mesi di reclusione e 100 euro di multa per il reato di tentato furto aggravato, consistito nell’essersi impossessati, di alcuni capi di abbigliamento e di una bottiglia di sambuca all’interno di un ipermercato, privando la merce delle placche antitaccheggio e occultandola addosso.

Per i giudici della corte territoriale erano configurabili sia l’aggravante della violenza sulle cose che quella della esposizione alla pubblica fede.

La Quinta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 49429/2019) ha confermato la pronuncia della corte di merito perché coerente e immune da vizi.

L’aggravante della violenza sulle cose

La condotta era stata descritta nel provvedimento di merito come forzatura delle placche antitaccheggio, dunque, evidenziando la loro violenta rimozione dalla merce sottratta.

Del resto è principio costante della giurisprudenza di legittimità, quello secondo il quale “ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose in tema di furto, non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto dell’impossessamento, ben potendosi l’aggravante configurare anche quando la violenza, da intendersi come alterazione dello stato delle cose mediante impiego di energia fisica, venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa, provocandone la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione o determinandone il mutamento nella destinazione (Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018).

L’aggravante dell’esposizione alla pubblica

La Corte di Cassazione ha, inoltre, chiarito che la predisposizione di un sistema di controllo con placche antitaccheggio, non esclude in radice la sussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede di cui all’art. 625 c.p., comma 1, n. 7.

Al contrario è stato affermato che “integra il reato di furto aggravato dall’esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all’interno di un esercizio commerciale, di prodotti dagli scaffali anche se dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non ne consente il controllo costante e diretto a distanza. (Sez. 5, n. 4036 del 26/11/2015).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva evidenziato che, pur in presenza di un costante servizio di vigilanza assicurato nell’esercizio commerciale, la sottrazione era avvenuta asportando la merce dagli scaffali, per poi occultarla sulla propria persona all’interno di una cabina di prova, dove i due imputati si erano portati dopo aver rimosso le placche antitaccheggio apposte sulla merce stessa.

A tal fine è stato ritenuto privo di rilevo il fatto che la scena fosse stata fortuitamente recepita dall’addetto alla videosorveglianza, in quanto “la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625 c.p.p., comma 1, n. 7.”

Il principio di diritto

In definitiva, il ricorso è stato rigettato e affermato il seguente principio di diritto: “l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, di cui all’art. 625 c.p., comma 1, n. 7, sussiste anche in caso di asportazione di merce dagli scaffali di un esercizio commerciale dotato di placche antitaccheggio e di sistema di videosorveglianza, quando l’agente, nell’esecuzione dell’azione di impossessamento, si sia sottratto, anche momentaneamente, al controllo diretto e costante della res, assicurato mediante i presidi di tutela all’uopo predisposti”.

La redazione giuridica

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