La disattenzione della vittima al momento del furto, non era stata provocata dall’imputato, che al contrario, si era limitato ad approfittare di quella situazione: esclusa l’aggravante della destrezza e assolto l’imputato per mancata querela

La vicenda

Il Tribunale di Bologna, con sentenza confermata in appello, aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia per il delitto di furto con destrezza di una borsa lasciata all’interno di un’autovettura.

Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento ed affidandosi ad un unico motivo: la violazione dell’art. 625 primo comma n. 4, cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione.

La corte d’appello aveva ritenuto sussistente l’aggravante della destrezza pur affermando che la persona offesa non avesse abbandonato la propria borsa, ma l’avesse lasciata all’interno della autovettura perché “costretta, dall’azione di scarico dei bagagli, a prestare attenzione minorata alla sua custodia.”

In sostanza per il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata era contraddittoria, perché affermava la sussistenza dell’aggravante della destrezza pur ammettendo che il bene non fosse vigilato dal detentore.

Il ricorso è fondato”. Per i giudici della Quinta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 44332/2019) la doglianza difensiva coglie nel segno.

L’aggravante della destrezza

In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017).

Dalla ricostruzione del fatto risultante dalle due sentenze di merito era emerso che la momentanea disattenzione della vittima non era stata provocata dall’imputato, il quale al contrario, si era limitato ad approfittare della già esistente distrazione della denunciante.

Per tali ragioni è stata esclusa la contestata circostanza aggravante della destrezza.

Il reato risultava dunque, procedibile a querela, ma essendosi la vittima limitata a denunciare il furto, i giudici della Suprema Corte hanno annullato la sentenza di condanna senza rinvio perché l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela.

La redazione giuridica

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