Accolto il ricorso avverso il non doversi procedere dichiarato in sede di merito nei confronti di un uomo finito a giudizio per il reato di furto per essersi impossessato del telefono cellulare della parte offesa

La Suprema Corte, con la sentenza n. 22499 ha cassato la sentenza con cui il Tribunale di Perugia aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di un imputato accusato di furto aggravato per essersi impossessato al fine di trarne profitto, del telefono cellulare della parte offesa, sottraendolo dalla sua borsa mediante destrezza.

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello aveva impugnato la decisione contestando, tra gli altri motivi, l’esclusione dell’aggravante della destrezza che egli, invece, reputava pienamente integrata, alla luce del racconto reso dalla vittima.

In particolare, la signora aveva raccontato che stava camminando verso le 21.15 in direzione della propria abitazione, quando era stata avvicinata da un giovane che, sfilatole dalla borsa il cellulare, si era allontanato rapidamente, sottraendosi alle richieste di restituzione e all’inseguimento della donna.

Il ragionamento del Tribunale, per il quale l’imputato avrebbe commesso il fatto approfittando di un momento di distrazione della vittima, da lui non determinato, doveva essere totalmente disatteso giacché, nel caso di specie, l’imputato non si era limitato a prelevare un oggetto incustodito o abbandonato o che, comunque, si trovava al di fuori dell’immediata disponibilità o sfera di azione del detentore, ma aveva letteralmente sfilato il telefonino dalla borsa della persona offesa.

Si trattava, quindi, di condotta chiaramente caratterizzata da quella particolare abilità esecutiva dell’autore del furto che integrava l’aggravante della destrezza. Nello specifico, l’imputato, individuata la donna che gli camminava davanti, aveva pensato bene di seguirla e, calcolato il momento più adatto per entrare in azione, le si era avvicinato e aveva messo il braccio dentro la borsa, sfilandole il cellulare.

La Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso meritevole di accoglimento ritenendo che la contestata aggravante fosse stata erroneamente esclusa.

In tema di furto, le Sezioni Unite della Suprema Corte – chiamate a risolvere la questione di diritto “se, nel delitto di furto, la circostanza aggravante della destrezza, prevista dall’art. 625 c.p., comma 1, n. 4, sia configurabile quando il soggetto agente si limiti ad approfittare di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa”, hanno stabilito che la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.

Ciò premesso, il Supremo Collegio ha osservato come, nel caso in esame, la sentenza impugnata non avesse valorizzato la circostanza dell’introduzione repentina del braccio dell’imputato all’interno della borsa indossata dalla parte offesa. Non ricorreva, infatti, nella specie, il mero approfittamento di circostanze propizie in conseguenza della disattenzione della vittima, bensì una modalità di azione, esplicativa di una particolare abilità, consistita nell’anzidetta introduzione e nel successivo sfilamento del cellulare custodito all’interno della borsa, finalizzata a neutralizzare l’ordinaria vigilanza della persona offesa sulla cosa stessa e indice di uno studio dei tempi e delle reazioni della vittima designata nel concreto contesto, come dimostrato dal fatto che il prevenuto aveva seguito la vittima prima di accostarsi alla stessa per attuare il furto.

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