Il Tribunale di Cuneo in primo grado, ha condannato alla pena dell’ammenda per il reato di abbandono di animali (di cui all’art. 727 c.p.), il titolare di diverse aziende agricole

Secondo l’accusa l’uomo deteneva 63 asini, in condizioni incompatibili con la loro natura, nonché produttive di gravi sofferenze fisiche; in particolare 12 di essi erano stati rinvenuti in evidenti difficoltà di deambulazione per le unghie eccessivamente lunghe; addirittura un asino non era neppure in grado di reggersi in piedi e perciò di affrontare i lunghi viaggi tra le predette aziende.

La pronuncia della Cassazione

Dopo l’introduzione dei delitti contro il sentimento degli animali nel codice penale, l’ambito di operatività dell’art. 727 risulta ora circoscritto all’abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudine alla cattività ed alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
Al riguardo, è stato ripetutamente affermato che la detenzione impropria di animali, produttiva di gravi sofferenze, va considerata, per le specie più note (quali ad esempio, gli animali domestici), attingendo al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali, specificando che assumono rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione, prendendo in considerazione situazioni quali, ad esempio, la privazione di cibo, acqua e luce, o il trasporto di bovini stipati in un furgone di piccole dimensioni e privo d’aria.
Nella specie, il Tribunale aveva posto in evidenza come agli animali, per la lunghezza delle unghie, era impedita o comunque, resa particolarmente difficoltosa la deambulazione, tanto che uno di essi non riusciva neppure ad alzarsi dal camion ove si trovava, esponendoli a grossi rischi durante l’alpeggio, dovendosi muovere su un terreno che non è certo piano.

Il principio di diritto

Per tali ragioni, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che la detezione in tali condizioni, indipendentemente dalla conduzione o meno degli animali all’alpeggio, fosse, senza dubbio incompatibile con la loro natura, nonché produttiva di gravi sofferenze, “dovendosi ritenere come tali, non necessariamente quelle condizioni che possono determinare un vero e proprio processo patologico, bensì anche in meri patimenti” (Cass., Sez. III n. 175/2007).
Per tali motivi è stato affermato il seguente principio di diritto: “anche la detenzione di un animale in condizioni tali da costringerlo ad un portamento innaturale, tale da impedire o rendere difficoltosa la deambulazione o dal mantenere la posizione eretta e stabile, integra la violazione dell’art. 727 c.p.”.

La redazione giuridica

 
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