Anziana paziente ricoverata in pronto soccorso cade dalla lettiga sulla quale era stata momentaneamente posta in attesa di essere collocata in reparto
A seguito della caduta, l’anziana signora riportava gravi lesioni fisiche, quali una frattura cranica e varie fratture costali, oltre ad altre contusioni che imponevano l’esecuzione di un intervento chirurgico immediato. Da tale trattamento, però, la signora non si riprendeva e infatti di li a poco ne veniva comunicato il decesso.
I figli, nonché eredi legittimi della povera paziente, decidevano così di avviare un processo contro la struttura ospedaliera.
Ma cosa era successo realmente?
La paziente, a seguito di un malore, veniva trasportata presso i locali del pronto soccorso vicino per essere poi, all’esito degli accertamenti clinici, ricoverata presso il reparto dello stesso ospedale. Tuttavia, a causa della mancanza di posti letto immediatamente disponibili, la signora veniva collocata su una lettiga in un corridoio ove già si trovavano altri quattro pazienti in attesa di sistemazione.
Soltanto dopo diverse ore, il medico di turno comunicava ai suoi congiunti che presto sarebbe stata collocata in reparto.
E così, ancora alcune ore dopo, mentre già i figli della anziana donna si erano recati a casa, venivano contattati dall’ospedale per essere informati della rovinosa caduta della madre, alla quale seguiva il decesso.
Un caso di malasanità?
Ebbene, il giudizio veniva instaurato dinanzi al Tribunale di Trieste. Gli attori assumevano la responsabilità della struttura ospedaliera per la violazione degli obblighi contrattuali di cura, assistenza e sorveglianza, sulla stessa gravanti; ne chiedevano perciò la condanna al correlativo risarcimento dei danni sofferti sia iure proprio per la perdita del congiunto sia iure hereditatis relativamente a quelli sofferti dalla de cuius, in ragione dell’apprezzabile lasso di tempo decorso tra l’evento e il decesso.
Il giudice adito ha così accolto la domanda degli istanti affermando che, nel caso di specie, non solo può ritenersi sussistente la responsabilità contrattuale dell’Azienda convenuta, in relazione all’evento dannoso, bensì appare integrata anche – ai fini della pure invocata più generale tutela aquiliana – una violazione del neminem laedere.
La consulenza tecnica d’ufficio
La stessa consulenza tecnica d’ufficio aveva riconosciuto la colpa dell’ospedale riguardo alla gestione pre-caduta della paziente.
In particolare, si dava conto del fatto che la paziente, proprio per le sue condizioni generali di salute e per i modi della sua presentazione in ospedale, doveva certamente considerarsi un soggetto ad elevato e specifico rischio di caduta. Era, infatti, una donna di età avanzata (nata nel 1926) e affetta da plurime patologie che le rendevano difficile l’equilibrio e l’autocontrollo (era affetta da demenza senile con atrofia cerebrale e ischemia cerebrale cronica, cardiopatia ipertensiva, fibrillazione atriale, poliartrosi). Non solo, ma anche il trattamento farmacologico cui era soggetta, incrementava il rischio di caduta.
Perché dunque non la paziente non era stata assistita correttamente?
Osserva a tal proposito il ctu che i sanitari che si occupavano della paziente erano ben consapevoli di tutte queste circostanze, peraltro annotate nella cartella clinica e, dunque del rischio di caduta della stessa.
Dunque – aggiunge – ha anche poco senso discutere se la barella ove giaceva al momento della caduta era provvista di sponde laterali o meno, posto che per una paziente a sicuro rischio di caduta e in una condizione di pacifica e agevole prevedibilità di tale rischio, i sanitari che la gestivano nel periodo di interesse avrebbero dovuto mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire l’evento stesso.
Ma allo stesso tempo bisogna essere realisti. Il ctu continua affermando che nella realtà “un affiancamento continuo della paziente, pur idoneo a prevenire o evitare la caduta con elevata probabilità, era in concreto non esigibile (“E’ infatti da ritenersi concretamente impossibile nell’ambito di un Pronto Soccorso, e per un paziente in attesa di collocazione nel reparto di destinazione, un provvedimento di questo tipo, pur auspicabile in un mondo ideale, ma di fatto non praticabile…In ogni modo l’affiancamento neppure viene previsto dai protocolli operativi per i pazienti collocati negli specifici reparti competenti di degenza, laddove la sorveglianza più assidua e più costante la si applica solo nei reparti di Rianimazione e di Terapia Intensiva e, neppure in tal caso, con le modalità dell’affiancamento stretto”).
Dunque, per il consulente tecnico, nulla poteva effettivamente imputarsi all’Azienda sotto il profilo della violazione di doveri professionali in senso tecnico e proprio.
L’affermazione della responsabilità della struttura sanitaria
Non è d’accordo il Tribunale adito secondo il quale, al di là dei doveri protocollari, non possono non rilevare anche quelli di diligenza del buon padre di famiglia, che restano pur sempre giuridici anche ai fini di un eventuale condanna per risarcimento del danno arrecato.
Ed infatti, in un simile complessivo contesto – se è anche vero che non poteva pretendersi un affiancamento continuo da parte del personale dell’azienda, e pur apprezzandosi la scelta di collocare la paziente presso la reception, atta a consentire una sorveglianza almeno incidentale della stessa – ben avrebbe potuto e dovuto l’Azienda, proprio in virtù degli obblighi assunti all’atto dell’accoglienza di cui si è già diffusamente detto, quanto meno sollecitare un intervento dei familiari, nella stessa serata presenti in ospedale e allontanatisi 20 minuti prima della caduta.: “In quel momento il personale, ben consapevole del rischio specifico di caduta, e pure ben consapevole dell’impossibilità di fornire una sorveglianza stretta e un affiancamento, dopo aver già correttamente ottemperato ai doveri protocollari, seguendo la diligenza del buon padre di famiglia avrebbe dovuto comunicare ai familiari il rischio, invitandoli a fermarsi in ospedale sino alla sistemazione definitiva della congiunta nel reparto di appartenenza.
Questa semplice misura (nella corrente pratica spesso adottata nei reparti ospedalieri), con buona probabilità avrebbe evitato la caduta e il decesso nei modi e nei tempi in cui poi, nel breve, si verificavano”.
Cosi ha deciso il Tribunale di Trieste, riconoscendo la responsabilità della struttura sanitaria per violazione e inadempimento dei doveri di cura, assistenza e sorveglianza, su di essa gravanti.
Sabrina Caporale
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