Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione fa il punto sulla possibili attenuanti in caso di approccio sessuale indesiderato
Con la sentenza n. 38925 del 27 agosto 2018, la Corte di cassazione ha fornito chiarimenti importanti in merito alle attenuanti che possono scattare in caso di approccio sessuale indesiderato.
Secondo gli Ermellini, infatti, può esserci uno sconto di pena per l’ approccio sessuale indesiderato che avviene nonostante la grande differenza di età con la vittima.
Più in particolare, per i giudici, l’attenuante deve essere riconosciuta ogni volta che risulti lieve la compromissione della libertà della persona molestata.
La vicenda
Nel caso di specie, i giudici di Cassazione hanno accolto il ricorso di un uomo accusato di aver palpeggiato e baciato sul collo una ragazza di 15 anni.
In sostanza, la terza sezione penale ha motivato che la sentenza impugnata ha giustificato l’esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 609 cod. penale.
Nel farlo, i giudici hanno messo in evidenza le “modalità insidiose dell’azione”. Ma anche “la notevole differenza di età tra imputato e vittima che all’epoca dei fatti aveva solo quindici anni”.
Ebbene, questa motivazione non è però apparsa in linea con i criteri di lettura dei casi di “minore gravità”.
Infatti, questi ultimi sono incentrati su una valutazione che deve tenere conto di tutte le componenti del reato, oggettive e soggettive.
Oltre a questi, vanno tenuti in considerazione degli importanti elementi indicati nell’art. 133 cod. pen..
E, più precisamente nel solo comma 1, secondo il predominante orientamento di legittimità.
Elementi che sono indicativi di una più lieve compromissione della libertà sessuale della vittima e con l’esclusione dei medesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa.
Se, infatti, le modalità insidiose dell’ approccio sessuale indesiderato sono prive di significato in relazione a una norma che, proprio alle condotte di violenza sessuale si riferisce, anche il riferimento anagrafico all’età della molestata è per i giudici un criterio di per sé non ostativo.
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