Se sussistono ex ante gli elementi fattuali da cui desumere la commissione del delitto, è legittimo l’ arresto in flagranza operato da privati

La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 23901/2018, si è pronunciata sulla legittimità di un arresto in flagranza operato da privati. La fattispecie è disciplinata dall’art. 383 c.p.p. in base al quale ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto quando si tratta di delitti perseguibili d’ufficio.

Gli Ermellini hanno valutato il ricorso presentato contro la decisione del Giudice monocratico di Savona di non convalidare il fermo di un soggetto  accusato di rapina e lesioni aggravate. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, in particolare, lamentava l’erronea  esclusione dello stato di flagranza ovvero di quasi flagranza previsti dall’art. 382 c.p.p.

In base alla norma è in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato.

Ma anche chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone. E ancora chi è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

La Cassazione, in base a quanto appurato in sede di giudizio, ha ritenuto il ricorso fondato. Secondo quanto riportato nel verbale di arresto, era da escludere che il privato si fosse limitato a invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo della polizia. Il documento, infatti, faceva espresso riferimento a un intervento con cui questi si adoperava per far cessare la presunta rapina.

Inoltre, per la Suprema Corte, sussistevano ex ante gli elementi fattuali da cui poteva desumersi la commissione, ai danni della vittima, del delitto di rapina. Una situazione che legittimava l’arresto facoltativo del privato. In quel momento, infatti, non poteva essere escluso il fine del profitto,  né dal movente, né dal fatto che il maltolto (una collanina)non fosse stata rinvenuto indosso all’imputato.

E ancora, la circostanza che lo strappo della collanina fu accidentale non era rapportabile a quanto direttamente percepibile al momento dell’arresto. Ai fini della convalida, per i Giudici del Palazzaccio, occorre infatti avere riguardo alle circostanze esistenti al momento dell’intervento del privato. La valutazione in tal senso va compiuta ex ante. Di qui la decisione di  annullare, senza rinvio, l’ordinanza di non convalida impugnata, dichiarando legittimo l’arresto.

 

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