I proprietari del piano terreno concorrono alle spese per i lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell’ascensore, in rapporto ed in proporzione all’utilità che essi possono trarne
L’impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune (tant’è che, dopo la L. n. 220 del 2012, esso è espressamente elencato nell’art. 1117 n. 3, c.c.) anche relativamente ai condomini proprietari di locali terranei, poiché pure tali condomini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio, con conseguente obbligo per questi ultimi, di concorre, in assenza di titolo contrario, ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell’ascensore, in rapporto ed in proporzione all’utilità che essi possono trarne (di recente Cass. 23222/2018).
A tale regola generale può derogarsi solo mediante una convenzione che escluda in via generale, la contitolarità di dette parti comuni e, conseguentemente, la contribuzione alle relative spese deve essere assunta con il consenso unanime di tutti i condomini (Cass. Sez. 2, 04/08/2016, n. 16321; Cass. Sez. 2, 17/01/2003, n. 641; Cass. Sez. 2, 19/03/2010, n. 6714; Cass. Sez. 2, 27/07/2006, n. 17101; Cass. Sez. 2, 08/01/2000, n. 126)
Tali principi, già noti nella giurisprudenza di legittimità, sono stati di recente ribaditi dal Tribunale di Napoli (Sezione Sesta, n. 7475/2019) con la sentenza in commento.
A tal riguardo, il Tribunale partenopeo ha aggiunto che non assume rilievo la circostanza che “il primo sbarco dell’ascensore avvenga sulla rampa immediatamente successiva a quella del primo piano dell’edificio, “mentre è innegabile che anche i proprietari di tale piano possano avvertire, in futuro, l’interesse di utilizzare l’impianto ascensore per raggiungere la copertura dell’edificio, in ragione della cui utilità la Suprema Corte prevede come non escludibile la loro partecipazione, pur percorrendo a piedi una rampa di scala, la necessità di salire e scendere detta rampa, in entrata e in uscita dall’edificio, si presenta identica anche per i proprietari dei piani superiori, serviti da uno sbarco direttamente sull’interpiano di loro rispettiva pertinenza”.
Venendo, poi, al computo della quota di partecipazione alle spese conservative e di straordinaria manutenzione, in tal caso, trova applicazione, l’art. 1124 c.c., secondo cui esse si ripartiscono per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo, essendo, per tale ultimo, profilo utilizzabili i valori della tabella scale, ispirati ai medesimi criteri di utilizzo dell’impianto ascensore.
La redazione giuridica
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