Con una recente sentenza il Tar della Liguria ha fatto il punto in merito alla aspettativa per il dottorato se richiesta dal dipendente pubblico
Con la sentenza numero 626/2018 TAR Liguria ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, per il lavoratore dipendente pubblico, di chiedere l’ aspettativa per il dottorato.
Il diniego da parte della PA per esigenze organizzative non può prescindere da una rigorosa motivazione con riferimento alla professionalità, al ruolo e alle peculiarità di impiego dell’interessato, secondo il Tar.
Se ne fanno richiesta, i dipendenti pubblici hanno diritto, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’amministrazione, ad essere collocati in aspettativa per il dottorato.
Aspettativa che sia retribuita, ovviamente.
Il Tar, a riguardo, ha chiarito meglio quali siano i presupposti necessari affinché la pubblica amministrazione possa legittimamente rifiutare di concedere l’aspettativa in ragione di proprie esigenze organizzative.
Come noto, il beneficio della aspettativa per il dottorato, concesso dall’articolo 2 della legge numero 476/1984, è espressione del diritto allo studio. Un diritto costituzionalmente garantito.
Questo significa che il provvedimento con il quale lo stesso viene negato deve essere sorretto da adeguate motivazioni.
Pertanto, la legittimità del provvedimento è subordinata in primis a una valutazione specifica e accurata. E poi “ad una conseguente rigorosa motivazione non già rispetto alle generiche esigenze organizzative complessive dell’amministrazione di provenienza, ma con riferimento alla professionalità, al ruolo e alle peculiarità di impiego dell’interessato, onde valutare se ricorrano effettivamente ragioni ostative all’accoglimento della sua domanda”.
Il caso
Nel caso di specie, a richiedere l’ aspettativa per il dottorato è stato un commissario capo. L’uomo era in servizio presso una Casa Circondariale con funzioni di Vice comandante di Reparto.
L’amministrazione di appartenenza aveva rifiutato la sua richiesta.
Il motivo? A suo avviso vi era una incompatibilità dell’aspettativa con le esigenze organizzative dell’Istituto penitenziario.
E ciò in considerazione della sua complessità operativa, data da una popolazione detenuta superiore alla capienza regolamentare e dalla presenza di un numero di funzionari appena necessario a coprire la pianta organica.
Per il TAR Liguria, però, si tratta di un’affermazione “in sé generica e priva di fondamento, oltre che disancorata dallo specifico impiego e alle funzioni svolte dal ricorrente”.
Ne consegue, pertanto, che il provvedimento di diniego è stato annullato.
L’amministrazione dovrà quindi pronunciarsi nuovamente sull’istanza presentata dal dipendente pubblico.
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