La polizza infortuni conducente del veicolo leso dall’incidente indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute (Tribunale di Milano, Sez. VI, Sentenza n. 4641/2021 del 28/05/2021 RG n. 12250/2018)

Il conducente del veicolo leso dal sinistro stradale citava a giudizio dinanzi il Giudice di Pace di Rho la Compagnia assicuratrice con la quale aveva stipulato la polizza infortuni conducente, onde vedere accertato e dichiarato che in seguito all’incidente avvenuto in data 24.06.2016, subiva lesioni personali.

L’attore deduceva di essere rimasto vittima di incidente stradale mentre percorreva, alla guida della propria autovettura Fiat Marea, la tangenziale ovest di Milano, in località Rho, allorquando l’autocarro marca MAN con targa estera (Lituania) lo tamponava nella parte posteriore .

Successivamente alle cure effettuate, l’attore si sottoponeva a visita Medico-Legale che accertava “esiti di distorsione cervicale e dorsale” quantificando un’inabilità temporanea parziale al 70% per 20gg, una ITP al 35% per ulteriori 20 gg; e una ITP al 15% per altri 20gg., con persistenza di un’invalidità a carattere permanente nella misura del 3 -4%.

Denunciato il sinistro alla Compagnia convenuta ai fini dell’indennizzo di cui alla Polizza infortuni conducente, si vedeva liquidata dalla Compagnia la somma di euro 320,00, che veniva trattenuta a titolo di acconto.

Si costituiva in giudizio la Compagnia eccependo, in via preliminare e/pregiudiziale e del tutto assorbente, l’incompetenza del giudice adito a decidere la controversia in ragione del valore della causa ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 e ss. c .p.c. Rilevava come, nel caso di specie -trattandosi di causa relativa ad azione contrattuale ordinaria -, dovessero trovare applicazione i criteri generali della competenza per valore.

La convenuta inoltre eccepiva che l’attore non agiva sulla base delle norme per l’indennizzo diretto, poiché era coinvolto nel sinistro un veicolo con targa straniera e tale procedura non poteva trovare applicazione dovendo controparte rivolgersi all’UCI per il risarcimento.

Il Giudice di Pace di Rho dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Milano, avanti al quale rimetteva le parti.

Con atto di citazione in riassunzione la causa viene iscritta a ruolo dinanzi il Tribunale di Milano.

Si costituisce in giudizio la Compagnia, eccependo, in via preliminare e/o pregiudiziale, la nullità della notifica dell’atto di citazione in riassunzione, essendo stata fatta alla parte personalmente e non al procuratore costituito.

Il Tribunale istruisce la causa con l’espletamento di CTU Medico-Legale.

Dalla documentazione prodotta emerge che l’attore ha stipulato, in data 09.12.2015, con la Compagnia convenuta la polizza RCA che prevede, nelle condizioni generali di contratto, la garanzia per infortunio del conducente.

Nella stessa sezione del contratto assicurativo viene disciplinato il rimborso delle spese mediche sostenute dall’assicurato in caso di ricovero.

Le condizioni generali di contratto prevedono che la società corrisponda l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.

Il Tribunale ritiene confermata la dinamica del sinistro e l’operatività della polizza.

Ai fini della liquidazione del danno il Tribunale richiama la CTU, che condivide e fa propria, che ha rilevato: “le lesioni riportate dall’attore in conseguenza esclusiva all’infortunio di cui è causa sono consistite in colpo di frusta del rachide cervicale cui è residuata modesta disfunzione vestibolare di tipo periferico, compensata e che sono residuati, nella fattispecie, “postumi permanenti”, tali da incidere negativamente sulla capacità lavorativa ultragenerica del soggetto nella misura del 1 % (unopercento).”

Ciò posto, la percentuale di danno accertata dal CTU deve essere convertita sulla base della Tabella B della polizza infortuni conducente e si ricava la quota percentuale del massimale da liquidare, ossia lo 0,40% della somma assicurata, pari ad euro 80.000,00 con conseguente riconoscimento all’attore dell’importo di euro 320,00, a titolo di indennizzo (1%= 0,40% x 80.000,00).

Viene riconosciuto all’attore il rimborso per le spese mediche documentate, poiché la polizza prevede il rimborso delle stesse, ed avendo l’attore dimostrato di avere subito l’esborso in conseguenza dell’infortunio di euro 656,20.

Petta, quindi, all’attore danneggiato il diritto all’indennizzo pari ad euro 320,00 e il rimborso delle spese mediche sostenute, a titolo di danno patrimoniale, per il complessivo importo di euro 656,20.

Avendo l’attore già percepito dalla Compagnia l’importo di euro 320,00, detraendo l’acconto rivalutato dall’importo complessivo di euro 1.026,88 in moneta attuale, il residuo credito ammonta ad 706,88 in moneta attuale.

Su tutte le somme determinate, liquidate all’attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell’equivalente pecuniario del bene perduto.

Considerato l’esito della causa le spese di lite e di CTU Medico-Legale vengono compensate tra le parti.

In conclusione, il Tribunale di Milano, condanna l’Assicurazione al pagamento in favore dell’attore di complessivi euro 706,88; dispone la compensazione delle spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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