Requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di handicap grave

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handicap grave

La condizione di handicap grave si palesa quando il soggetto è bisognoso di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (Tribunale di Roma, Sez. III lavoro, Sentenza n. 4994/2021 del 25/05/2021-RG n. 11551/2020)

Il ricorrente adiva il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, per l’accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., per vedere accertata la sussistenza delle condizioni sanitarie pe r il riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 e dello status di invalido civile con conseguente diritto allo scivolo pensionistico di cui all’ art. 80 della Legge 388/2000 e relativi benefici (contributi figurativi) .

Il ricorrente esponeva di avere presentato la domanda amministrativa per il riconoscimento dell’invalidità civile e dell’handicap grave in data 19/12/18 e che la stessa veniva respinta con verbale della Commissione Medica dell’Asl che riconosceva la situazione di handicap non in situazione di gravità con diagnosi di “sclerosi multipla recidivante remittente in trattamento farmacologico continuativo ” nonché “invalido civile nella misura del 70%”, quindi non avente diritto ai benefici di cui all’ art. 80 della L. 388/2000 inerenti il riconoscimento dei contributi figurativi solo al soggetto giudicato invalido in misura superiore al 74% .

Si costituiva in giudizio rilevando l’inammissibilità della domanda per inapplicabilità del procedimento 445 bis cpc al riconoscimento dei benefici di cui alla L. 388/2000.

Nell’ambito del procedimento veniva disposta CTU medico -legale che concludeva per la sussistenza in capo al ricorrente dello status di invalido civile nella misura del 78% (sussistente sin dalla data della domanda amministrativa), con conseguente soddisfacimento del requisito richiesto dall’art. 80 della L. 388/2000 e per la inesistenza delle condizioni di portatore di handicap grave.

Il ricorrente, nei termini di legge, depositava contestazione parziale alle conclusioni del CTU, deducendo che solo uno degli accertamenti richiesti era risultato positivo, contesta formalmente la parte relativa al mancato riconoscimento della condizione di “portatore di handicap grave” e chiede per essa il rinnovo della consulenza tecnica ex artt. 196 e 445bis cpc.

Il Giudice, pertanto, omologava solo l’accertamento positivo del requisito sanitario relativamente alle condizioni necessarie per il riconoscimento dello status di invalido civile , riconoscendo il ricorrente “invalido civile in misura pari al 78% ” a far data dalla domanda amministrativa (19.12.2018 ) con conseguente soddisfacimento del requisito richiesto dall’art. 80 della L. 388/2000.

Introdotto il giudizio di merito, si costituisce l’Inps deducendo nullità e inammissibilità per carenza di analitica e dettagliata esposizione delle contestazioni alla CTU esperita in ATP.

Nel merito, l’Inps ribadisce la infondatezza della domanda per insussistenza di uno stato invalidante superiore alla soglia di legge prevista per l’insorgenza del diritto alle prestazioni economiche erogate dall’INPS , insistendo per la correttezza delle conclusioni formulate nella CTU disposta in fase di ATP.

Il Tribunale dispone la rinnovazione della CTU e, esaurita la fase istruttoria, ritiene la domanda infondata.

Viene specificato che la L. n. 104/92 ha come presupposto medico legale fondamentale quello di spostare l’attenzione dalla menomazione in sé alla globalità dell’individuo ed alla interazione con l’ambiente in cui vive, al di là delle corresponsione di benefici economici .

Secondo la definizione di cui all’art. 3 della legge il beneficiario è ” colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Al comma 3 del medesimo articolo si definisce handicap in situazione di gravità nei seguenti termini: “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità […]”.

Detto in altri termini, la condizione di ” portatore di handicap grave ” presuppone una riduzione dell’autonomia personale caratterizzata dalla compresenza di patologie o altri fattori idonei a menomare le condizioni di vita del soggetto e tali da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale. Ne consegue che presupposto inderogabile per la valutazione della sussistenza di un handicap grave di cui all’art. 3 comma 3 della L. 104/92 è che il soggetto sia considerato persona “bisognosa di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione “.

Il CTU ha affermato: “Non sussistono i presupposti per ammettere la presenza di una situazione con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 ed il diritto ai benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92 , in accordo con quanto valutato in corso di ATP (invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 78% – art. 3 comma uno della legge 104/92) “. In particolare , l’insieme dei dati acquisiti sotto il profilo anamnestico, obiettivo e documentale consente di confermare le conclusioni già raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo in quanto, il ricorrente – affetto da sclerosi multipla recidivante remittente in trattamento farmacologico continuativo – presenta “condizioni generali buone. Visus ed udito utili. Non dispnea a riposo. Passaggi posturali e deambulazione autonomi” è lucido, vigile, orientato, collaborante, con funzioni cognitive compatibili con l’età. La presente consulenza tecnica , confermando il quadro emerso nel corso di ATP , giunge a tali conclusioni alla luce della documentazione prodotta relativa alle patologie del ricorrente, al fatto che questi non ha necessità di sottoporsi a frequenti controlli – i quali comunque è in grado di effettuare in autonomia – nonché alla luce del fatto che il soggetto svolge regolare attività lavorativa.”

Il Giudice condivide e fa proprie le risultanze della CTU, ponendole a base della decisione di rigetto della domanda.

Le spese processuali , considerata la dichiarazione ex art. 151 d.a.c.p.c., vengono dichiarate non dovute da parte del ricorrente.

Per la medesima ragione le spese di CTU della fase di ATP e della fase di merito vengono poste in capo all’Inps.

Avv. Emanuela Foligno

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