Asportazione di cataratta occhio sx e lamentati danni (Tribunale Ravenna, 10/11/2022, n.586).

Asportazione cataratta e peggioramento delle condizioni di salute.

Con ricorso ex art. 702 bis cpc, il paziente conveniva in giudizio la Casa di Cura e il Medico chiedendo di accertare in capo a questi ultimi la sussistenza di profili di responsabilità per i danni dallo stesso patiti a seguito dell’intervento chirurgico di asportazione di cataratta all’occhio sinistro eseguito il 22.03.16.

A sostegno della domanda l’attore deduce di essere stato ricoverato in regime di day hospital e successivamente operato per cataratta all’occhio sinistro (intervento di facoemulsificazione e impianto IOL) e quindi dimesso in giornata dopo circa due ore.

Due giorni dopo, a seguito di continui dolori all’occhio sinistro, veniva visitato dal Medico che aveva eseguito l’intervento che accertava “presenza di endoftalmite nell’occhio operato”.

Seguivano ricovero d’urgenza e due interventi chirurgici con esiti di perdita del visus e grave deformazione del bulbo oculare sinistro.

Il Tribunale sottolinea che qualora il paziente deduca l’inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria deve provare il contratto e allegare l’inadempimento del sanitario mentre resta a carico del debitore l’onere di provare l’esatto adempimento. Nello specifico, come noto, il paziente deve provare l’esistenza del contratto e l’aggravamento della situazione patologica, o l’insorgenza di nuove patologie, per effetto dell’intervento, restando a carico del sanitario o dell’ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che gli esisti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.

L’attore non ha assolto tali principi. Pacifico il contratto di spedalità intercorso, è emerso dalla C.T.U. che il Medico convenuto ha correttamente e adeguatamente indicato l’intervento di asportazione di cataratta nell’occhio sinistro del paziente atteso che dalla visita preoperatoria veniva evidenziato un visus non migliorabile con lenti, una cataratta totale e un fondo dell’occhio non esplorabile per l’opacità del fondo. L’intervento è stato preceduto da opportuna disinfezione del sito chirurgico (iodio 10% sulla cute palpebrale e disinfezione congiuntivale mediante oftasteril monouso 5%) nonché alla somministrazione di antibiotici post-operatori (antibiotico in camera anteriore).

Il CTU ha affermato che “durante l’intervento non ci sono state complicanze e inoltre la Casa di Cura ha rispettato le norme igieniche riportate sulle linee guida per quanto riguarda la sterilizzazione dei ferri chirurgici”.

Accertata la correttezza dell’intervento del Chirurgo, risultano corrette, altresì, le indicazioni post operatorie fornite al paziente “necessità della massima igiene della zona oculare e perioculare, di seguire la terapia post-operatoria e di sottoporsi ai successivi controlli.”

Il CTU ha affermato che “nulla dimostra che tale infezione sia stata contratta durante la degenza nella struttura Casa di Cura, così come non è possibile identificare il momento in cui vi è stata la penetrazione del germe e quindi non è possibile sapere se esso è entrato nell’occhio sinistro del paziente durante la degenza o successivamente in ambiente esterno alla struttura sanitaria……..l’endoftalmite in questo caso costituisce uno di quei rari casi di complicanza post chirurgica che si verificano nonostante vengano adottate tutte le misure di profilassi pre e intra operatorie”.

Ebbene, la Casa di Cura ha dimostrato di avere adottato ogni condotta idonea a prevenire il processo infettivo adottando tutti i protocolli necessari per la prevenzione delle infezioni nosocomiali, anche con specifico riferimento agli interventi di asportazione di cataratta.

Non solo, anche l’istruttoria svolta ha escluso la sussistenza di nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari della struttura e l’insorgere dell’infezione all’occhio sinistro ed in ogni caso ha escluso ogni colpa della struttura in ordine all’insorgenza dell’infezione de qua.

Conclusivamente, il Tribunale di Ravenna respinge la domanda dell’attore.

Avv. Emanuela Foligno

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