In caso di assegnazione a mansioni superiori sistematica per fare fronte ad una esigenza strutturale del datore di lavoro, il dipendente ha diritto alla promozione automatica

L’assegnazione sistematica a mansioni superiori e l’azione in giudizio

La Corte d’appello di Milano aveva accolto l’appello interposto dal ricorrente accertando il suo diritto all’inquadramento nell’area superiore “Quadri Livello A” e condannando perciò la società datrice di lavoro al pagamento in suo favore, delle relative differenze retributive, oltre accessori, dalle singole scadenze al saldo.

La corte di merito aveva osservato che la reiterata assegnazione infratrimestrale non continuativa a mansioni superiori del dipendente integrasse l’ipotesi di illegittimo frazionamento del periodo di esercizio di tali mansioni, risultando che [a fronte di] tale assegnazione, frazionata, ma sistematica, “ed in assenza di una qualsivoglia allegazione da parte della società in ordine ad una ragionevole causa che l’avrebbe determinata”, si sarebbe dovuto fare ”l’applicazione dell’art. 2103 c.c. testo previgente, ben potendosi ravvisare, se non un vero e proprio intento fraudolento dal datore di lavoro impedire la maturazione del diritto alla promozione automatica, comunque, una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento”.

Il ricorso per cassazione

Per la cassazione della sentenza la società datrice di lavoro ha proposto ricorso, lamentando l’errata applicazione della legge. Nella specie la ricorrente lamentava il fatto che i giudici di merito avessero omesso di considerare che, a fronte della specifica contestazione della esistenza di una preordinata assegnazione a ripetute sostituzioni infrastrimetrali, il dipendente era onerato della prova della volontà datoriale di impedire, attraverso una sistematica interruzione, il raggiungimento dei tre mesi di esercizio delle mansioni superiori, ciò in violazione dell’art. 2967 c.c.

Ebbene, il motivo è stato rigettato perché infondato. (Sezione Lavoro della Cassazione, ordinanza n. 1556/2020). La motivazione della corte di merito era corretta da un punto di vista giuridico e fattuale. Ed invero, con un percorso argomentativo immune da vizi, i giudici dell’appello erano giunti ad individuare il corretto inquadramento del lavoratore ricorrente secondo tre fasi: l’accertamento in fatto dell’attività lavorativa svolta in concreto; l’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal CCNL di categoria; il raffronto dei risultati delle suddette due fasi.

La giurisprudenza di legittimità

Non soltanto. La sentenza impugnata era altresì in linea con gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità, alla stregua dei quali è stato ribadito che, “perché possa ravvisarsi la sistematicità e la frequenza di reiterate assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori il cui cumulo sia utile all’acquisizione del diritto alla promozione automatica in forza dell’art. 2103 c.c., occorre almeno, una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento”; tali elementi possono evincersi da circostanze obiettive ed in particolare, “oltre alla frequenza e sistematicità delle assegnazioni, la rispondenza delle stesse ad una esigenza strutturale del datore di lavoro, tale da rivelare la utilità per la organizzazione aziendale della professionalità superiore”.

Nel caso di specie, i giudici di secondo grado avevano osservato che i documenti relativi al conferimento delle assegnazioni in questione fossero da ritenersi idonei a provare le circostanze dedotte dal lavoratore, ed altresì significativi nel senso di avvalorare il conferimento di mansioni superiori con particolare frequenza e sistematicità, per fare fronte ad una esigenza strutturale del datore di lavoro.

La decisione

I giudici della Suprema Corte hanno, inoltre, escluso qualsiasi violazione dell’art. 2697 c.c., avendo la corte territoriale motivatamente ritenuto acquisita la prova positiva dei presupposti di diritto alla c.d. promozione automatica.

In definitiva, il ricorso è stato rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

La redazione giuridica

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