La nozione di convivenza rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi

La vicenda

Il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere la revoca dell’assegnazione della casa familiare alla ex moglie, in revisione delle condizioni di divorzio. Il giudice capitolino aveva ritenuto non provate le circostanze poste a fondamento della domanda relative alla cessazione dell’uso dell’immobile da parte dell’ex coniuge e della loro figlia orami maggiorenne.

La Corte d’appello di Roma aveva invece, ribaltato l’esito del processo, revocando l’assegnazione della casa coniugale all’ex moglie.

La vicenda è così giunta in Cassazione. L’intero ricorso era incentrato sulla nozione di coabitazione – regolata, oggi, dall’art. 337-sexies c.c., secondo cui il diritto al godimento della casa familiare, da attribuirsi tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei Figli, viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

La nozione di convivenza rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa familiare

Al riguardo la Cassazione ha già chiarito- che “la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, benchè la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile; quest’ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell’effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (Cass. n. 4555 del 2012; Cass. n. 11981 del 2013; Cass. n. 18075 del 2013; Cass. n. 12395 del 2014).

È stato così superato il precedente orientamento  secondo cui, “al fine di ritenere integrato il requisito della coabitazione, basta che il figlio maggiorenne – pur in assenza di una quotidiana coabitazione, che può essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi, per motivi, ad esempio, di studio – mantenga tuttavia un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano, e questo collegamento, se da un lato costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa familiare, dall’altro concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con modalità diverse, alle esigenze del figlio” (Cass. n. 11320 del 2005).

L’attuale orientamento giurisprudenziale

Secondo l’attuale orientamento giurisprudenziale, “il ritorno del figlio nella casa familiare, in una data frazione temporale, deve non solo avvenire con cadenza regolare, ma anche essere frequente, sicchè non può affermarsi la convivenza del figlio che, in una data unità temporale, particolarmente estesa, risulti obiettivamente assente da casa, sia pure per esigenze lavorative o di studio, e che sebbene vi ritorni regolarmente non appena possibile. L’assenza per tutto il periodo considerato e la rarità dei rientri, per quanto regolari, non possono essere controbilanciati dalla sola ipotetica regolarità del ritorno, altrimenti il collegamento con l’abitazione diverrebbe troppo labile, sconfinando nel mero rapporto di ospitalità”.

Ebbene, nel caso in esame era stato accertato che la figlia dei due coniugi avesse “consapevolmente reciso il legame con la casa familiare, in quanto comprensibilmente mossa dalla possibilità di una comunanza di vita con il fidanzato”; che da tale scelta era “conseguita la decisione di intraprendere studi universitari in località compatibile con il trasferimento”. Tanto era stato confermato da accertamenti specifici dai quali era emerso che la ragazza non avesse da tempo rapporti con il padre nè con i familiari paterni (zii e nonni), residenti in case contigue o vicine a quella familiare. Da luglio del 2014 la ragazza si era trasferita nella casa di  famiglia del proprio fidanzato e successivamente si era iscritta al corso di scienze infermieristiche, con brillanti risultati ed era prossima al conseguimento della laurea triennale nel corrente anno. In questo periodo, le occasioni di rientro nella casa familiare erano state veramente minime, poichè limitate a pochi giorni durante le vacanze natalizie, pasquali cd estive.

La decisione

Era allora evidente che la corte capitolina, lungi dal fondare la propria decisione sulla nozione di convivenza tra genitore assegnatario e figlia, aveva piuttosto valorizzato il diverso aspetto della consapevole decisione della figlia di recidere il legame con la casa familiare, mossa dalla volontà di instaurare una comunanza di vita col fidanzato.

Per queste ragioni il Supremo Collegio (Seconda Sezione Civile, sentenza n. 16134/2019)ha rigettato il ricorso è ha confermato la revoca della assegnazione della casa familiare alla ricorrente.

La redazione giuridica

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