Il danno estetico non può mai essere considerato un danno “in sé”, ma deve pur sempre avere una proiezione funzionale: deve cioè avere ripercussioni concrete sulla vita del danneggiato che devono, pertanto, essere oggetto di prova

L’azione per il risarcimento del danno estetico

Il ricorrente aveva citato in giudizio l’ente proprietario della strada per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti (compreso il riconoscimento del danno estetico), in conseguenza di una caduta verificatasi a causa di una buca esistente sul manto stradale.

L’uomo aveva dichiarato di essere inciampato, nello scendere da un marciapiede, in una buca non segnalata; e, nel perdere l’equilibrio era caduto rovinosamente all’indietro, sbattendo la testa contro un muretto e procurandosi una ferita al cuoio capelluto, nella regione frontale. Al momento dell’accaduto, la buca non era segnalata né transennata e non era visibile poiché occultata alla vista dei passanti con carte stracce e probabili residui di volantini pubblicitari, che la ricoprivano interamente.

Il Comune si era costituito in giudizio, negando ogni responsabilità e disconoscendo la ricostruzione del fatto avanzata dall’attore, considerata particolarmente contraddittoria e a tratti inverosimile.

All’esito del giudizio di primo grado, l’adito Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea, condannando il Comune al risarcimento del danno subito dal ricorrente, che quantificava nella somma complessiva di 522,35 euro.

Contro tale decisione il danneggiato ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata, specie con riferimento al mancato riconoscimento del danno estetico.

Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “in tema di risarcimento del danno alla persona, i postumi di carattere estetico in quanto incidenti in modo negativo sulla vita di relazione, possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l’aspetto strettamente patrimoniale, allorché, pur determinando una così detta “micropermanente” sul piano strettamente biologico, eventualmente provochino ripercussioni negative non soltanto su un’attività lavorativa già svolta, ma anche su un’attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all’età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare” (Cass. civ., sez. III, sent. del 12.10.2010, n. 21012); il danno estetico, dunque, non può mai essere considerato un danno “in sé”, ma deve pur sempre avere una proiezione funzionale: deve cioè avere ripercussioni concrete sulla vita del danneggiato – che devono essere pertanto oggetto di prova e che, tuttavia, nel caso di specie non erano emerse nel corso dell’istruttoria.

Facendo applicazione di tali principi di diritto, il Tribunale di Lecce (Prima Sezione, sentenza n. 901/2018), quale giudice dell’appello, ha ritenuto di fare proprie le valutazioni contenute nella C.T.U. medico legale, che aveva escluso il risarcimento del danno estetico “dacché la ferita, perfettamente cicatrizzata, risultava non visibile in quanto coperta dal cuoio capelluto”. Per queste ragioni, l’appello del danneggiato è stato rigettato.

La redazione giuridica

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