È datata 28 dicembre 2018 la circolare n. 125 con la quale l’INPS ha comunicato le indicazioni riguardo la rivalutazione vigente dal 1° gennaio 2019, relativa ai limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, e anche ai limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi

In premessa l’INPS ricorda che siffatte indicazioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sugli assegni familiari, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

E, in ogni modo, si precisa che gli importi delle prestazioni sono: 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati; 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati; 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari

Quanto ai limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2019, l’Istituto di previdenza fa sapere che essi sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d’inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro. Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d’inflazione programmato per il 2018 è stata pari all’1,7% per cento.

Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l’anno 2019

In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato, dal 1° gennaio 2019 e per l’intero anno, nell’importo mensile di 555,76 euro.

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano essere fissati per tutto l’anno 2019, nella somma di: 722,49 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato; 1.264,36 euro per due genitori ed equiparati. I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).

 

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