In merito alla domanda di risarcimento danni per lesione alla propria integrità psicofisica avanzata da un carabiniere nei confronti della pubblica amministrazione, la giurisdizione dipende dalla natura giuridica dell’azione di responsabilità

Convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa, il Comune di Palagonia e il comandante dell’arma, il carabiniere travolto da una porta carraia, chiedendo la condanna, in solido, al risarcimento dei danni, pari a Euro 700.000, oltre spese mediche e assistenziali.

La vicenda

A sostegno della domanda, l’attore espose che, una mattina del 1998, mentre si accingeva ad entrare nella caserma dei Carabinieri, presso cui lavorava quale appartenente all’Arma con il grado di appuntato, era stato investito dalla porta carraia di accesso, da lui aperta manualmente a causa del mal funzionamento del congegno elettrico; nel compiere tale manovra, a seguito della mancanza del fermo di arresto, la porta era uscita dal binario e lo aveva travolto cagionandogli lesioni personali gravi, con postumi invalidanti.

Si costituiva in giudizio il comandante della caserma, che chiedeva di chiamare in causa la ditta che si era occupata della manutenzione del cancello, nonché le compagnie di assicurazione.

Il giudizio di merito

In primo grado, il Tribunale di Catania accolse la domanda nei confronti del Ministero della Difesa, che condannò al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma a titolo di risarcimento del danno biologico e patrimoniale; la rigettò, invece, nei confronti degli altri convenuti.

La sentenza fu confermata dalla Corte d’appello di Catania, la quale si pronunciava anche sull’eccezione sollevata circa il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia, rigettandola, e così condividendo la qualificazione giuridica già offerta dal Tribunale di primo grado.

Ritenne, al riguardo, che la richiesta risarcitoria era stata proposta a tutela del suo diritto assoluto alla vita e all’integrità fisica, senza che nella specie emergesse una precisa scelta del danneggiato di avvalersi della responsabilità contrattuale nascente dal rapporto di lavoro.

Osservava, infatti, che l’idoneità lesiva della condotta dell’Amministrazione era tale da esplicarsi nei confronti della generalità dei cittadini e non solo nei confronti dei propri dipendenti, sicché il rapporto di lavoro costituiva una mera occasione dell’evento dannoso; aggiungendo, inoltre, che anche a voler ritenere ambigua la domanda, essa doveva comunque essere interpretata, in base al petitum e alla causa petendi, come una causa di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c., alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.Un. 12/3/2001, n. 99).

Il ricorso per Cassazione

Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero della Difesa denunciava la violazione della legge, assumendo che, nel caso in esame, sussistevano gli elementi materiali per configurare la responsabilità contrattuale dell’amministrazione, quale datrice di lavoro (sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 2087 c.c.), con la conseguenza che la controversia doveva ritenersi attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Ma è proprio così?

Sotto il profilo fattuale rilevava che dalla porta carraia era consentito l’accesso alla caserma dei carabinieri solo alle auto di servizio e alle auto private dei dipendenti autorizzati, non anche di terzi estranei, trattandosi appunto, di area militare, sicché l’obbligo relativo alla manutenzione e alla gestione dei dispositivi di accesso all’area non poteva che qualificarsi come tipicamente datoriale, ossia inerente al rapporto di servizio e riconducibile al paradigma normativo dell’art. 2087 c.c.

Sotto un secondo aspetto, rilevava che il dipendente aveva chiesto e ottenuto il riconoscimento della dipendenza dell’infortunio da causa di servizio.

Entrambe queste circostanze dovevano condurre verso una sola direzione: quella di qualificare la domanda come diretta nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione della Cassazione

I giudici della Suprema Corte non hanno accolto i motivi di gravame, introdotti in giudizio. A tal proposito, invocano un principio ripetutamente affermato dai giudici di legittimità secondo cui la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell’Amministrazione, è strettamente subordinata all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta: se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell’ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nel caso di controversia avente per oggetto una questione relativa al periodo del rapporto antecedente al 30 giugno 1998; mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Hanno, poi precisato che, il punto di discrimine è da rinvenirsi nei tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito, ossia se si tratti di una condotta dell’amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell’evento dannoso; o al contrario, se si tratti di condotta dell’amministrazione che sia per sua stessa natura tale da escludere qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto di impiego (cfr. in tali sensi: Cass. Sez.Un. 28/11/2017, n. 28368; Cass. Sez. Un. 7/7/2009, n. 15849; Cass. Sez. Un. 8/7/2008, n. 18623; Cass. Sez. Un. 4/3/2008, n. 5785; Cass. Sez. Un. 7/2/2006, n. 2507).

Nel caso in esame …

era stato accertato che l’evento dannoso era stato causato dalla caduta della porta carraia, sicché doveva ritenersi pacifico il nesso di causalità con il bene in custodia dell’amministrazione; è stato anche accertato che il Ministero, in qualità di custode, non ha offerto la prova del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità esclude il nesso eziologico tra cosa e danno (ex plurimis, Cass. 12/05/2017, n. 11785; Cass. 05/02/2013, n. 2660; da ultimo, Cass. 30/10/2018, n. 27724).

Conclusioni

A fronte di questa fattispecie, correttamente la sentenza impugnata ha individuato i tratti essenziali dell’illecito nella violazione del principio del neminem laedere, e in particolare nella violazione dell’art. 2051 c.c., in ragione del fatto che esso è stato realizzato con una condotta dell’amministrazione violativa di obblighi ipotizzabili nei confronti di tutti consociati, e non anche nella violazione di obblighi che trovano fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro.

Al riguardo – chiariscono i giudici della Suprema Corte – è irrilevante, sul piano della determinazione della giurisdizione, il fatto che l’infortunio si sia verificato mentre il ricorrente si recava in caserma per prendere servizio, né che l’accesso attraverso la porta carraia fosse consentito solo ai mezzi autorizzati.

Quanto alla prima circostanza, essa ha certamente rappresentato l’occasione per il verificarsi dell’infortunio, ma non può di per sé divenire criterio dirimente per la qualificazione del tipo di responsabilità, dovendo aversi riguardo, come si è detto, alla natura della condotta dell’amministrazione e alla sua potenzialità lesiva nei confronti della generalità dei consociati.

Per le stesse ragioni, non può darsi rilievo al riconoscimento della causa di servizio, trattandosi, peraltro, di circostanza che non è idonea ad incidere sulla qualificazione della domanda, diversi essendo i presupposti normativi del riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo rispetto a quelli idonei a configurare una responsabilità datoriale (Cass. 23/7/2004, n.13887; v. pure Cass. 24/10/2017, n. 25151, e Cass. 29/01/2013 n. 2038).

 

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