Il Giudice di Pace adito aveva accolto la domanda proposta dall’attore, nei confronti di Poste Italiane, istituto negoziatore, diretta ad ottenere il risarcimento del danno patito a causa dello smarrimento dell’assegno bancario tratto su un altro istituto di credito, dell’importo di Euro 5.000,00 e consegnato all’ufficio postale ove aveva acceso il proprio conto corrente

La banca negoziatrice aveva smarrito in fase di spedizione alla stanza di compensazione il titolo, addebitando le ulteriori spese a carico dell’attore.
Poste Italiane S.p.A., dopo essersi costituita in giudizio, riconosceva le proprie responsabilità per avere smarrito l’assegno e dedotto l’inadempimento della trattaria agli Accordi ABI “Per il servizio di incasso dei titoli bancari e postali”, chiamava in lite la banca.
Il giudice di primo grado, accoglieva la domanda dell’attore nei confronti di Poste, rigettava invece, la domanda di garanzia proposta dalla convenuta avverso la terza trattaria per carenza di legittimazione passiva, in quanto estranea alle vicende che avevano determinato lo smarrimento dell’assegno.
In appello la decisione veniva confermata; ed invero, il Tribunale di Bergamo riteneva che il danno reclamato fosse imputabile unicamente alla convenuta in seguito allo smarrimento dell’assegno.

Il ruolo della banca negoziatrice in caso di smarrimento di assegno bancario

Sulla vicenda si sono pronunciati anche i giudici della Cassazione, affermando il seguente principio di diritto: “qualora un assegno bancario venga versato dal prenditore presso la propria banca, e questa, accreditato l’importo al versante, non sia poi in grado di ripeterlo dalla banca trattarla per smarrimento del titolo, l’emittente dell’assegno medesimo, che veda estinguere il suo debito verso il prenditore non per fatti inerenti al relativo rapporto sottostante, e senza subire alcuna decurtazione del proprio conto corrente, ma esclusivamente per effetto del soddisfacimento del prenditore stesso a seguito dell’accredito operato in suo favore, ottiene un’indebita locupletazione e resta conseguentemente assoggettato all’azione di arricchimento della banca del prenditore, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 2041 c.c.” (Cass. 23/07/1984 n. 4307).
La banca negoziatrice che, smarrito l’assegno bancario versato dal prenditore, non sia riuscita a ripeterne l’importo per l’inadempimento della trattaria, nella riconosciuta azionabilità del rimedio dell’arricchimento ingiustificato nei confronti del primo, resta legittimata ad agire in via contrattuale avverso la trattaria.
Alla banca negoziatrice, girataria all’incasso quale titolare di mandato, non è tuttavia, applicabile l’azione tipica di cui alla L. n. 1736 del 1933, art. 59, norma di carattere eccezionale che considera la proponibilità, in concreto, dell’azione di arricchimento ingiustificato con decorso dalla perdita dell’azione cambiaria e che resta invece, applicabile nei confronti del portatore del titolo il quale abbia perduto l’azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi esperito azione causale; per siffatta ragione, infatti, egli può agire contro il traente che non abbia fatto provvista o si sia comunque arricchito ingiustamente a suo danno o contro i giranti, non rivestendo la prima la posizione di portatrice del titolo.

La redazione giuridica

 
Leggi anche:
CARICO E SCARICO DI PACCHI PESANTE: POSTE ITALIANE RISARCISCE IL DIPENDENTE

- Annuncio pubblicitario -

1 commento

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui