Respinto il ricorso di un lavoratore che non si era visto riconoscere il requisito sanitario per accedere al beneficio dell’assegno di inabilità civile

La necessità della verifica del requisito per accedere al beneficio previdenziale dell’assegno d’inabilità civile sulla base dell’incapacità del lavoratore di svolgere attività alternative (e compatibili con il suo grado di istruzione e con le sue attitudini fisiche e psichiche), viene in rilievo soltanto qualora venga accertata l’inidoneità di questi allo svolgimento della prestazione specifica a lui assegnata. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 3407/2021 pronunciandosi sul ricorso di un lavoratore che si era visto dichiarare l’insussistenza del requisito sanitario per accedere all’assegno d’invalidità di cui all’art. 1 I. n.222 del 1984.

La Corte territoriale aveva disposto il rinnovo delle operazioni peritali, ritenendo lacunosa la consulenza tecnica disposta in primo grado, segnatamente in merito ad un elemento fondamentale per la decisione, riguardante la specifica valutazione da parte del perito dell’attività lavorativa effettivamente svolta dal richiedente, ai fini dell’accertamento del requisito sanitario utile per accedere al beneficio. Quindi, aveva condiviso interamente il giudizio del CTU nominato in appello, specificamente quanto alla considerazione che le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, addetto al controllo di rete della Società Italgas, richiedendo un’attività non dinamica, non fossero idonee a compromettere le patologie da cui il lavoratore era affetto (frattura ed esiti di una ferita di arma da fuoco, preesistenti all’assunzione, le quali non avevano subito aggravamenti nel corso del rapporto di lavoro).

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente contestava al Collegio distrettuale di aver riferito l’incidenza invalidante alla sola capacità lavorativa specifica, con riferimento all’attività svolta in concreto, senza considerare il quadro complessivo delle attività confacenti all’età, capacità ed esperienza dell’assicurato, così come richiesto dalla normativa in essere. Inoltre, lamentava che il Giudice di secondo grado avesse avuto riguardo soltanto alla parte “non dinamica” del lavoro da lui svolto omettendo del tutto di considerare la parte “dinamica”, rilevabile dal giudice.

Gli Ermellini hanno tuttavia ritenuto non fondate le doglianze formulate.

Il Giudice a quo aveva infatti accertato che le malattie da cui il lavoratore era affetto non incidessero in maniera significativa sulla sua capacità di lavoro, attesa la natura non dinamica dell’attività di specialista di controllo di rete presso l’azienda Italgas svolta al momento della proposizione della domanda; in tal modo, la Corte territoriale non aveva fatto altro che dare concreta attuazione a quanto disposto dall’art. 1 della I. n. 222 del 1984, così come risultante dall’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, in base alla quale la capacità di lavoro dell’assicurato “consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l’assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell’assicurato allo svolgimento del lavoro proprio”.

“Ne consegue che – hanno specificato dal Palazzaccio – ove la capacità dell’assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l’obbligo – prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali – di accertare anche l’incapacità dell’assicurato di svolgere altre attività lavorative compatibili con le sue capacità ed attitudini.”

Nel caso in esame, nel negare la sussistenza del requisito sanitario per accedere alla prestazione previdenziale dell’assegno d’invalidità, la Corte di appello aveva evidentemente ritenuto non necessario passare alla verifica della necessità di reimpiego del ricorrente in attività alternative, avendo accertato che la sua capacità di lavoro specifica non risultasse compromessa in maniera significativa dalle patologie pregresse, anche considerato che queste stesse, preesistenti all’assunzione, non avevano subito aggravamenti in ragione dello svolgimento della prestazione di addetto al controllo di rete presso l’Italgas.

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