Accolto il ricorso di un automobilista che aveva riportato lesioni personali da sinistro stradale provocato da un veicolo pirata

Mentre percorreva con il proprio veicolo una strada provinciale, all’uscita da una curva, aveva visto arrivare dall’opposta direzione di marcia un’autovettura di colore chiaro che si muoveva a zig- zag, invadendo la corsia di sua pertinenza. Per evitare il veicolo, l’automobilista aveva posto in essere una manovra di emergenza, spostandosi sul margine destro e finendo fuori strada con conseguenti danni al veicolo e lesioni personali da sinistro stradale.

L’uomo aveva quindi agito in giudizio nei confronti della Società assicurativa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione dell’incidente nel quale il suo mezzo era stato danneggiato da una autovettura “pirata”, rimasta sconosciuta.

Il Tribunale rigettava la domanda condannando l’attore al pagamento delle spese di lite, in quanto non sarebbe stata fornita una prova credibile sull’effettiva presenza dell’auto pirata, che avrebbe costretto l’attore, con la condotta di guida imprudente, al compimento della manovra di emergenza descritta in citazione.

La Corte territoriale, aveva parzialmente accolto l’appello proposto, riconoscendo l’assolvimento dell’onere probatorio ma rilevando che dalle risultanze processuali ed, in particolare, dalla prova testimoniale non emergesse la dimostrazione, che gravava sul ricorrente, di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa. Pertanto, aveva ritenuto sussistente la presunzione di pari responsabilità ai sensi dell’articolo 2054 c.c.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, l’automobilista lamentava, tra gli altri motivi, l’omessa pronunzia sulla domanda di risarcimento relativa alla personalizzazione del danno.

In particolare, il ricorrente sottolineava di aver richiesto la somma di euro 14.726 a titolo di personalizzazione del danno “ex danno morale”. Al contrario, il giudice di appello avrebbe liquidato solo il danno biologico, permanente e temporaneo, omettendo il riferimento alla personalizzazione del danno previsto dalle tabelle, in considerazione del principio giurisprudenziale secondo cui il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale.

I Giudici Ermellini, con l’ordinanza n. 3764/2021, hanno ritenuto la doglianza fondata.

Il ricorrente aveva infatti allegato di avere richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale pari ad euro 67.400 nel quale, secondo la tesi del ricorrente, doveva ritenersi compresa anche la somma di euro 14.726 “a titolo di personalizzazione del danno-ex danno morale”; tale ultima pretesa andava correttamente riferita alla categoria autonoma del danno morale, separata rispetto al danno biologico.

La Corte d’Appello aveva però mancato di prendere in esame tale richiesta, che si riferiva ad una voce autonoma del danno non patrimoniale, costituita dal pretium doloris e rappresentata dalla sofferenza interiore, non relazionale ed insuscettibile di accertamento medico-legale “meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi”.

La redazione giuridica

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