Assegno divorzile, nessun confronto con la separazione: si valuta l’autosufficienza attuale

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In tema di assegno divorzile non rileva ciò che era stato stabilito in sede di separazione: per riconoscere il diritto all’assegno divorzile, il giudice deve valutare l’autosufficienza attuale dell’ex coniuge, tenendo conto delle sue condizioni di salute, dei mezzi disponibili e del contributo pregresso alla famiglia, senza fare confronti con accordi ventennali passati. Annullata la sentenza che negava l’assegno a una donna in precarie condizioni di salute. Per gli Ermellini, il fatto che la richiedente non avesse un contributo dalla separazione del 2006 non esclude il diritto all’assistenza oggi (Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 34396 del 28 dicembre 2025)

La prima sezione civile della Corte di Cassazione ha riaffermato l’autonomia dell’assegno divorzile rispetto agli accordi presi in sede di separazione, mettendo al centro la funzione assistenziale e la dignità della persona. La Suprema Corte ha accolto il ricorso di una donna contro la decisione della Corte d’Appello di Roma che le aveva negato l’assegno divorzile basandosi su un presupposto errato: la mancanza di un peggioramento economico rispetto al momento della separazione.

Il caso: dalla separazione consensuale al divorzio

La vicenda ha inizio nel 2006, quando i coniugi si separano consensualmente. In quell’occasione, le parti concordano un assegno di mantenimento per la moglie di circa 200 euro mensili, ma solo per tre anni, versato dal marito in un’unica soluzione di 7.500 euro. Anni dopo, in sede di divorzio, la donna chiede un assegno divorzile di 500 euro, lamentando l’assenza di mezzi adeguati, il peggioramento delle proprie condizioni di salute e il contributo fornito in passato alla carriera del marito (portiere di stabile), al quale avrebbe permesso di svolgere lavori extra.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Roma avevano però respinto la domanda, sostenendo che la donna non avesse dimostrato un deterioramento della sua situazione rispetto al 2006 e sottolineando come fosse riuscita a mantenersi autonomamente per quasi vent’anni.

La differenza tra mantenimento e assegno divorzile

La Cassazione ha duramente censurato questo ragionamento. Gli Ermellini hanno ricordato che assegno di mantenimento (in sede di separazione) e assegno divorzile hanno “differenti funzioni e presupposti”. Mentre il primo serve a riequilibrare i redditi mentre il vincolo matrimoniale ancora sussiste, il secondo ha natura assistenziale, compensativa e perequativa una volta che il legame è definitivamente sciolto.

“Non può realizzarsi un conflitto di giudicati tra i due assegni”, spiega la Corte, perché si tratta di giudizi diversi. È dunque irrilevante che la situazione della richiedente sia la stessa del 2006: il giudice del divorzio deve verificare se, all’attualità, l’ex coniuge sia autosufficiente o meno.

Salute e dignità: i criteri per l’assegno assistenziale

La Corte di Cassazione ha evidenziato come i giudici di merito abbiano ignorato elementi decisivi:

  1. Le condizioni di salute: La ricorrente aveva documentato un progressivo peggioramento (certificazioni dal 2008 al 2022) che limitava le sue possibilità lavorative.
  2. L’insufficienza dei mezzi: La donna era stata costretta a riscattare una polizza vita per pagare spese mediche e viveva grazie ad aiuti familiari e lavori saltuari.
  3. L’apporto pregresso: Non è stata valutata la tesi secondo cui la moglie, occupandosi della gestione domestica, avrebbe favorito l’accumulo patrimoniale del marito.

In assenza di una chiara componente “perequativa” (cioè il sacrificio della carriera per la famiglia), il giudice deve comunque compiere un “rigoroso accertamento” sulla finalità assistenziale. Se l’ex coniuge non è in grado di provvedere al proprio sostentamento in modo dignitoso, l’assegno va riconosciuto.

Dichiarando fondato il secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione. I nuovi giudici dovranno ora valutare se la donna sia effettivamente priva di mezzi adeguati a una vita autonoma, tenendo conto delle sue attuali condizioni di salute e senza fare sterili paragoni con accordi di vent’anni fa.

Avv. Sabrina Caporale

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