L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge

La vicenda

La Corte d’appello di Trieste aveva respinto la richiesta dell’ex coniuge di revisione, ai sensi dell’art. 9 Legge sul divorzio, delle condizioni economiche di divorzio, in particolare, di disporre la cessazione dell’obbligo di corrispondere all’ex moglie, l’assegno divorzile di 250,00 mensili.

Per i giudici della corte territoriale il reclamante non aveva comprovato un fatto sopravvenuto legittimante la modifica delle condizioni di divorzio, non rilevando, a tal fine, la circostanza che il coniuge beneficiario dell’assegno avesse instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, occorrendo invece, la prova da parte del coniuge onerato, che tale convivenza avesse influito in melius sulle condizioni economiche dell’avente diritto.

La vicenda è giunta in cassazione. A detta del ricorrente la pronuncia della corte territoriale era viziata per inesatta applicazione dell’art. 5 comma 6 l. divorzio in relazione al fatto rappresentato dalla stabile convivenza dell’ex coniuge con un’altra persona.

Ebbene, la Corte di Cassazione (Prima Sezione Civile) con l’ordinanza in commento (n. 5974/2019) ha accolto il ricorso perché fondato.

Invero, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito (Cass. 6855/2015; conf. Cass. 2466/2016; Cass.4649/2017; Cass. 2732/2018) che «l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso».

Ed infatti, “la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo”.

La perdita del diritto all’assegno divorzile

In particolare, con l’ordinanza n. 18111/2017 è stato chiarito che non assume rilievo la successiva cessazione della convivenza di fatto intrapresa dall’ex coniuge beneficiario.

Nella specie, la ricorrente, costituendosi in giudizio, aveva riconosciuto di avere instaurato una stabile convivenza con altra persona; tale “fatto sopravvenuto” giustificava la revisione dell’assegno divorzile.

Per queste ragioni la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, per un nuovo esame.

La redazione giuridica

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