In caso di incidente stradale il danno morale conseguente alla lesione va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito

La vittima di un incidente stradale aveva agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti allorché, mentre era alla guida della sua autovettura veniva investita da un camion che aveva invaso quasi totalmente la sua carreggiata.

Dalle prove documentali allegate al giudizio era emersa senza dubbio la responsabilità del conducente del mezzo pesante, in concorso al 50% con la parte attrice, la quale aveva espressamente ammesso di procedere ad una velocità superiore a quella consentita, al momento dell’incidente.

Per queste ragioni, tenuto conto del concorso di colpa al 50%, il Tribunale di Massa (sentenza n. 377/2019) ha condannato il convenuto a risarcire al danneggiato la somma complessiva di 2010,12 euro oltre interessi e rivalutazione (di cui 1710,05 euro per danno biologico permanente ed euro 300,07 per danno biologico temporaneo), oltre alle spese mediche e al costo della perizia di parte.

Diversamente, non è stata accolta la domanda di risarcimento del danno morale.

In caso di incidente stradale – ha affermato il giudice toscano – “il danno morale conseguente alla lesione va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito”.

E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro permanenti), “laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.”

Il giudice, in sostanza deve garantire, comunque, l’integrale risarcimento del danno alla salute considerando che, nei valori monetari disciplinati dall’art. 139 Cod. delle Assicurazioni, il legislatore non ha tenuto conto anche del danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalia vittima. Questo significa però che è il danneggiato ad essere onerato dall’allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.

La decisione

Quanto al tipo di prova da fornire la Cassazione ha spesso ribadito che “il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza”, il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiato dall’onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale. Questo come evidenziato dalla giurisprudenza, vale in modo particolare in ipotesi di microlesione, “posto che, generalmente ad una lesione comportante un’invalidità temporanea e permanente più significativa, consegue un danno in termini di sofferenza; laddove non sempre da una lesione discende automaticamente un danno di tipo morale, non già ristorato mediante il riconoscimento monetario del cd. danno biologico”.

Cosa non avvenuta nel caso di specie dove l’infortunato si era limitato a domandare il ristoro del danno non patrimoniale, omettendo tuttavia di argomentare sull’incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.

Avv. Sabrina Caporale

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