Accolto il ricorso dell’Inps contro la condanna al versamento a un cittadino dell’assegno mensile di assistenza riconosciuto ex art. 445 cpc in difetto di accertamento degli ulteriori requisiti socio-economici
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 16089/2021 pronunciandosi sul ricorso dell’Inps contro la sentenza di merito che condannava l’Ente previdenziale a corrispondere l’assegno mensile di assistenza a un cittadino. Nello specifico, la parte ricorrente eccepiva che il Tribunale avesse riconosciuto il diritto alla prestazione, in difetto dell’accertamento degli ulteriori requisiti socio-economici.
Gli Ermellini hanno ritenuto fondata la doglianza proposta.
La Suprema Corte ha premesso che l’impugnazione dell’INPS in ordine alla statuizione del Tribunale di accertamento del diritto (e di condanna) alla prestazione previdenziale riapre il riesame sull’intera questione che essa identifica (id est: quella appunto di riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale da parte del Giudice adito ai sensi dell’art. 445 bis cod.proc.civ.) e consente al Collegio di riconsiderarla e riqualificarla anche per aspetti che non siano stati direttamente coinvolti dal motivo di gravame; si vuole cioè chiarire che il tema devoluto involge un profilo, più generale e a monte, che è quello relativo all’ambito di operatività del procedimento attivato ai sensi dell’art.445 bis cod.proc.civ..
Dal Palazzaccio hanno poi evidenziato che l’orientamento giurisprudenziale richiamato delinea precisamente i confini del procedimento in questione e i limiti entro i quali il Giudice deve contenere l’accertamento giudiziale. Resta avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari e, quindi, anche il potere del Giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione.
Nel caso in esame, il Tribunale aveva condannato l’ente previdenziale all’erogazione del beneficio, anziché limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario, positivamente riscontrato. In ragione di ciò il ricorso era da accoglier con conseguente cassazione delle sentenza di merito nella parte in cui, previo accertamento del diritto all’assegno mensile di assistenza, aveva condannato l’Inps al relativo pagamento.
La redazione giuridica
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