Le testimonianze, unitamente alle risultanze del modulo di constatazione amichevole, inducono a ritenere provato il tamponamento tra veicoli così come descritto dagli attori (Tribunale di Reggio Calabria, Sez. I, Sentenza n. 908/2021 del 17/06/2021 RG n. 2778/2012-Repert. n. 1108/2021 del 17/06/2021)

Con atto di citazione viene impugnata la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 366/12, pubblicata il 27 gennaio 2012, con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento danni per il sinistro stradale occorso il 26 settembre 2010.

L’appellante censura la sentenza laddove risulta male interpretata l’istruttoria che ritiene non provato il sinistro.

Nel corso del giudizio veniva rinnovato l’esame testimoniale e il Tribunale ritiene l’appello parzialmente fondato.

L’istruttoria svolta ha consentito di ritenere avvenuto lo scontro tra la Renault Twingo degli appellanti e la Lancia Y.

Ed invero, uno dei testi, pur dichiarando di non avere visto l’urto, ha confermato di avere sentito il rumore come di un urto e che successivamente la Twingo sbatteva contro la sua auto. Lo stesso teste ha inoltre dichiarato di avere visto le ammaccature sulla parte anteriore della lancia Y e sulla parte posteriore della Twingo e di avere sentito il conducente della Lancia Y affermare la propria responsabilità.

Tale testimonianza, unita alle risultanze del modulo di constatazione amichevole, inducono a ritenere provato il sinistro per come descritto dagli attori.

La Corte evidenzia che in caso di tamponamento tra veicoli, deve presumersi la colpa del conducente del veicolo tamponante il quale deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede; l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza e, conseguentemente, non trovando applicazione la presunzione di pari colpa, di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., questi resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria.

Con riferimento al danno alla salute, i certificati prodotti sono idonei a provare l’inabilità temporanea posto che i medici danno atto della contrattura muscolare e delle limitazioni articolari; gli stessi invece non sono idonei a provare il danno biologico permanente atteso che si limitano a dichiarare la guarigione con postumi che non vengono individuati né sono descritti gli accertamenti clinici effettuati per riscontrarli.

In buona sostanza, mancano elementi obiettivi derivanti dall’applicazione di criteri medico – legali per stabilire la sussistenza di postumi permanenti: ergo non è possibile disporre la CTU medica che avrebbe carattere esplorativo.

Meritevole di risarcimento, dunque, è il solo danno biologico temporaneo.

Considerata la durata di 75 gg (atteso che il sinistro è del 26.9.2010 e la guarigione è del 10.12.2010) , viene determinata l’inabilità temporanea nella misura del 50 % (attesa la lievissima entità delle lesioni) per i primi 44 gg e del 25% per i restanti 31 gg.

Il danno biologico viene liquidato applicando i parametri di cui all’art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, per un totale di euro 1.412,83, con esclusione del danno morale.

Nel caso concreto, anche alla luce della lievissima entità delle lesioni, e delle allegazioni generiche, nulla può essere riconosciuto per tale titolo.

Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in funzione di Giudice d’Appello, accoglie parzialmente l’appello e, per l’effetto, in riforma la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 366/12, pubblicata il 27 gennaio 2012, dichiara la responsabilità del conducente della Lancia Y nella causazione del sinistro; condanna lo stesso al pagamento a favore dell’attore dell’importo di euro 1.412,83 oltre interessi legali fino al soddisfo; compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui

Leggi anche:

Lesioni causate da omessa custodia della strada e nesso causale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui