L’Istituto interviene con un messaggio sulla possibilità di ripristino dell’assegno ordinario di invalidità in caso di sospensione o erogazione in forma anticipata dell’indennità di disoccupazione

L’Inps, con il messaggio n. 4477/2019 dello scorso 2 dicembre, è intervenuta per fornire chiarimenti in relazione alla possibilità di ripristinare il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità nell’ipotesi in cui l’indennità di disoccupazione NASpI sia sospesa per periodi di lavoro subordinato non superiori a sei mesi oppure erogata in forma anticipata.

Le precisazioni dell’Istituto integrano le istruzioni operative fornite con la circolare n.139 del 26 ottobre 2011, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2011, in merito al diritto di opzione fra assegno di invalidità e indennità di disoccupazione.

Per quanto riguarda l’ipotesi di sospensione della NASpI il messaggio sottolinea che l’assicurato titolare di Assegno ordinario di invalidità, che abbia optato per l’indennità di disoccupazione, può, a seguito di rinuncia alla prestazione di disoccupazione, rientrare nel godimento dell’AOI e non può più essere ammesso alla fruizione dell’indennità di disoccupazione residua oggetto dell’opzione.

Nella fattispecie considerata, quindi, troveranno applicazione tutte le disposizioni normative che disciplinano l’indennità di disoccupazione.

In particolare, in materia di indennità NASpI, è previsto che nell’ipotesi in cui il percettore della prestazione si rioccupi con un contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi,  la prestazione viene sospesa d’ufficio per la durata del contratto a termine e successivamente ripristinata alla scadenza dello stesso.

Nel periodo di durata del contratto a tempo determinato l’assicurato rimane titolare dell’indennità NASpI anche se la stessa viene posta in sospensione. N consegue che il soggetto, titolare dell’indennità di disoccupazione, non può, nel periodo di sospensione della prestazione, percepire l’assegno ordinario di invalidità, salvo che intenda rinunciare alla prestazione e percepire l’AOI, senza possibilità tuttavia di essere riammesso alla fruizione dell‘indennità di disoccupazione residua.

Di conseguenza, il fruitore dell’indennità NASpI che nel periodo di sospensione della prestazione, conseguente alla rioccupazione con contratto di lavoro a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, chieda il ripristino dell’assegno ordinario di invalidità, rinuncia all’indennità di disoccupazione NASpI per la quale inizialmente aveva optato e non potrà più rientrare nel godimento della stessa.

Il ripristino dell’assegno di invalidità, sospeso a seguito dell’opzione in favore dell’indennità NASpI, opera naturalmente sempreché permanga la titolarità dell’assegno stesso.

Relativamente all’ipotesi di erogazione della NASpI in forma anticipata, l’Inps rimarca che l’assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.

L’assegno ordinario di invalidità sospeso potrà essere ripristinato al termine del periodo teorico di spettanza della NASpI, sempreché permanga la titolarità dello stesso. Ciò in quanto nei confronti del titolare di assegno d’invalidità, ancorché sospeso per effetto dell’opzione esercitata in favore dell’indennità, continua a trovare applicazione la disciplina in materia di conferma e di revisione della prestazione di invalidità con la conseguenza che, in caso di mancata conferma o revoca della suddetta prestazione, l’interessato riassume la posizione di assicurato.

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