In materia di assegno ordinario di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è destinata a riguardare il solo requisito sanitario

Con l’ordinanza n. 23545/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso dell’Inps contro la conferma da parte dei giudici del merito del requisito sanitario richiesto per l’assegno ordinario di invalidità di cui alla 1. n. 222/1984 sin da gennaio 2018.

L’Istituto aveva contestato le risultanze medico legali effettuate dal c.t.u. nel procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. ed eccepito, in particolare, l’inammissibilità della domanda per avvenuta decadenza e per l’insussistenza del requisito contributivo. il Tribunale, dopo aver chiarito che l’INPS non aveva effettuato alcuna censura sull’elaborato redatto dal consulente tecnico, essendo stata eccepita la decadenza per decorso del termine triennale ex articolo 47 d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 e comunque l’assenza del requisito contributivo, aveva ritenuto infondato il ricorso affermando che il dissenso espresso a seguito dell’espletamento della consulenza tecnica deve riguardare solo gli aspetti sanitari; inoltre aveva pure ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, agli effetti dell’ammissibilità dell’ATPO, che il giudice adito è chiamato ad accertare sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall’art. 445 bis c.p.c., nonché la previa effettiva presentazione della domanda amministrativa, l’eventuale presentazione del ricorso amministrativo e la tempestività del ricorso giudiziario; quanto al profilo dell’interesse ad agire, il giudice è chiamato a valutare l’utilità dell’accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l’istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove risultassero manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione; ciò premesso, la pronuncia sul requisito sanitario, seppure finalizzata al riconoscimento del diritto alla prestazione, lascia impregiudicato, in futuro, l’accertamento in sede amministrativa, o giudiziaria se contestato, dei restanti requisiti extra sanitari.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la parte ricorrente sosteneva che il Tribunale non si era conformato al quadro normativo ed alla interpretazione dello stesso offerta dalla più recente giurisprudenza di legittimità; in particolare, deduceva che il ragionamento svolto dalla sentenza impugnata, seppure effettivamente ancorato ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, risultava in piena dissonanza con quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27187 del 2006 e successive altre decisioni che hanno affermato il principio della inammissibilità di azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza. L’INPS ha evidenziato, dunque, la necessità di giungere ad una interpretazione dell’art. 445 bis c.p.c. che faccia salva la necessità di valutare il concreto interesse ad agire in vista dell’espletamento dell’a.t.p.o. nel rispetto del principio generale espresso dalle Sezioni Unite in base al quale la dichiarazione di dissenso, necessaria ad evitare l’omologa dell’accertamento, debba riguardare anche gli aspetti preliminari ritenuti non preclusivi dell’ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione.

I Giudici Ermellini, nel rigettare le doglianze proposte, hanno tuttavia chiarito che nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della 1. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici; si tratta, quindi, di pronuncia di evidente impegno nomofilattico, per cui non sussistono i presupposti per la trattazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

La redazione giuridica

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