Il punto della Cassazione sul vizio del mancato esame delle risultanze della CTU nella pronuncia sul ricorso di un lavoratore che invocava la rendita e l’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea, dovute per le lesioni da infortunio sul lavoro

Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23527/2021 evidenziando come si sia ravvisato tale vizio, ad esempio, nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un’acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti; il medesimo vizio è stato riscontrato nei casi in cui il giudice di merito ha disatteso i rilievi tecnici formulati dal c.t.u., senza indicare le ragioni per cui aveva ritenuto erronei tali rilievi, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici utilizzati per addivenire alla decisione contrastante con essi.

Nel caso esaminato, la Corte d’Appello, in accoglimento del ricorso dell’INAIL e in riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto la domanda di un cittadino volta al conseguimento della rendita e dell’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea, dovute per le lesioni da infortunio sul lavoro.

Il Giudice di secondo grado, in particolare, sulla base dell’istruttoria svolta in primo grado e comprensiva, tra l’altro, di una c.t.u. tossicologica e di una c.t.u. cinematica, aveva ritenuto che l’incidente stradale in cui il lavoratore era stato coinvolto, mentre si trovava alla guida di un’auto aziendale, fosse riconducibile a rischio elettivo per la condotta di guida tenuta dal predetto, in violazione dei limiti di velocità 104,435 km/h rispetto al limite di 70 km/h) ed in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti (cocaina).

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente deduceva omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti sia in relazione alla perizia tossicologica che a quella cinematica; affermava, nello specifico, che la Corte di merito aveva interpretato in modo arbitrario ed illogico le relazioni dei consulenti ed aveva fondato le valutazioni su dati che non trovavano riscontro negli elaborati peritali o che, addirittura, erano dagli stessi smentiti.

La Cassazione ha tuttavia rilevato che, dalla motivazione adottata dalla Corte di merito, risultava che il dissenso espresso rispetto, ad esempio, alle conclusioni della c.t.u. cinematica, fosse ampiamente motivato in base al riferimento incrociato agli altri elementi di prova raccolti e ciò rendeva la critica di parte ricorrente estranea al perimetro dell’art. 360 n. 5, facendola cadere nel terreno della inammissibile revisione della valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.

Quanto poi alle deduzioni formulate dai giudici di secondo grado sulla base dei dati esposti dal consulente tossicologico, gli Ermellini hanno sottolineato come, non solo la relazione peritale fosse stata ampiamente esaminata e richiamata e quindi non risultava ignorata e pretermessa, ma le deduzioni che la Corte aveva formulato sulla base dei dati riportati nella relazioni tossicologica (oltre che sui certificati di pronto soccorso) appartenevano all’apprezzamento del materiale probatorio, complessivamente eseguito, e si sottraevano a qualsiasi revisione in sede di legittimità.

La redazione giuridica

Sei vittima di un incidente sul lavoro? Affidati ai nostri esperti per una consulenza gratuita. Clicca qui

Leggi anche:

Lesione delle giunzione miotendinea prossimale causata da infortunio

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui