La Cassazione esclude che il rifiuto, da parte dell’assicurazione, alla negoziazione assistita possa portare alla condanna

La sentenza n. 19129/2020 della Suprema Corte pone la questione se sia possibile ravvisare una responsabilità aggravata dell’assicurazione quando non voglia partecipare a una procedura di negoziazione assistita.

La sig.ra *****conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace, la compagnia di assicurazione, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni da lei subiti in un sinistro stradale. Dichiarava, a sostegno della domanda, di aver sollecitato il risarcimento alla società di assicurazione, la quale le aveva già versato una somma, ritenuta insufficiente; ed aggiungeva che la medesima non aveva raccolto l’invito a chiudere la controversia in sede di procedura di negoziazione assistita.

Il Tribunale, in sede di appello, osservava che il Giudice di pace aveva giustamente disposto la riduzione degli onorari e che comunque non si ravvisava alcun motivo per la condanna dell’assicurazione per responsabilità aggravata, come chiesto dalla ricorrente.

Quest’ultima insoddisfatta della pronuncia del tribunale ricorreva dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione che si pronunciava in senso conforme alle decisioni dei giudici di merito: “Le censure (mosse dalla ricorrente) relative a comportamenti che avrebbero, a suo dire, imposto la condanna per responsabilità aggravata, senza considerare che il Tribunale ha vagliato tali circostanze e le ha ritenute tutte inidonee a fondare la richiesta di condanna. Per cui, mentre la censura si risolve in una sollecitazione ad una nuova valutazione di merito, è appena il caso di aggiungere che la mancata risposta all’invito a procedere ad una negoziazione assistita non può tradursi in un automatico obbligo di condanna per responsabilità aggravata”.

                                                                       Avv. Claudia Poscia

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